QUESITI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RISPOSTE – Fase 1

Concorso di Progettazione in due fasi - “Progetto di Riqualificazione e Valorizzazione dell’Area Archeologica e Antiquarium di Tindari (ME).

Richiesta quesito n° 1 – Prot. n° 0016284 del 28.09.2020


DOMANDA:

Spett.le Stazione Appaltante,

il disciplinare di gara del concorso di progettazione (di cui all’art. 154, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) per la redazione del progetto definitivo dell’area archeologica e dell’antiquarium di Tindari (Patti) prevede, all’art, 2, la realizzazione di opere di “Edilizia: E.13: Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto” per un importo pari ad euro € 3.392.269,35.

Le aree interessate dall’intervento, tuttavia, come esplicitato in più parti del D.I.S.A., sono all’interno del sito archeologico soggetto a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004. Pertanto la tipologia di opere da realizzare non dovrebbe ricadere esclusivamente nella categoria “Edilizia: E.22: Interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004, oppure di particolare importanza”?

E’ effettivamente sufficiente dimostrare l’espletamento di servizi della categoria E.13 per € 3.392.269,35?

Se invece fosse necessario avere entrambi i requisiti, in che parte occorre dimostrare l’espletamento di servizi della categoria E.13 e in che parte della categoria E.22?

Grazie

Cordiali Saluti

 

RISPOSTA:

            Si chiarisce che, sebbene le aree interessate dall’intervento sono all’interno del sito archeologico, la quasi totalità della progettazione richiesta non riguarda manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ecc…, bensì la progettazione ex novo di volumi edilizi da realizzare in sostituzione di quelli esistenti, in taluni casi precari come quelli a supporto delle attività teatrali che si svolgono nel Teatro Antico, altri in sostituzione di volumi edilizi contemporanei come l’Antiquarium di recente realizzazione ma insufficiente per capacità alla funzione che deve svolgere, altri destinati a spazi di lavoro per attività amministrative e tecniche insieme a nuove realizzazioni come il corpo servizi, il rinnovo degli impianti, l’ampliamento e la riqualificazione dei percorsi di visita attraverso l’inserimento di attrezzature tecnologiche avanzate. Completano l’intervento progettuale sulle parti esistenti, in misura molto minoritaria rispetto all’intero, la sostituzione delle coperture degli ambienti musivi e gli interventi nell’Insula IV, il tutto sostenuto dalla clausola di salvaguardia più volte prescritta nel “disciplinare di gara” ed evidenziata in calce al punto 12.1 dello stesso, concernente la supervisione durante l’iter progettuale delle scelte sia da parte della Stazione Appaltante che dall’Ente gestore rappresentato dal Parco Archeologico di Tindari, garantita dalla dichiarazione del concorrente, indicata al punto 4.2 del disciplinare di gara e sottoscritta nella “Dichiarazione d’Autore” (Mod. 5), di accettarne espressamente con la partecipazione al concorso le sue condizioni. La progettualità su aree soggette a tutela ai sensi D. Lgs. 42/2004 è garantita dalla norma sulle professionalità richieste, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del R.D. 23.10.1925 n° 2537, prevista nel “disciplinare di gara” al punto 5.1, ultimo periodo, che comprende tra le figure professionali coinvolte oltre all’architetto anche la presenza dell’archeologo e di ingegneri, ognuno per le rispettive prescritte competenze. 

           Pertanto la scelta della classifica E.13, che si riferisce prevalentemente a opere edili che riguardano la “tipologia cultura” di nuova edificazione, predispone a garantire la massima partecipazione di aspiranti e quindi la concorrenza (favor partecipationis). Alternativamente la previsione della sola classificazione E.22, in luogo di E.13, avrebbe certamente reso impossibile la partecipazione di un numero maggiore di concorrenti, per la particolare specializzazione che tale classificazione ne rappresenta.        

            La previsione aggiuntiva nel disciplinare di gara oltre alla classifica E.13 anche della classifica E.22, quale categoria d’intervento consona per “Destinazione Funzionale”, preserva il requisito eventualmente posseduto da quell'eventuale minimo sparuto numero di concorrenti aventi solo tale classifica specialistica a partecipare alla gara in questione, quindi scelta estensiva e non esclusiva.

            Oltremodo la scissione delle preponderanti opere edili di nuova edificazione da quelle minoritarie di restauro, se quest’ultime fossero confermate nella scelta progettuale aggiudicataria, le stesse ad oggi non potrebbero essere quantificabili per una corretta, seppur minima, valutazione della commisurazione del corrispettivo da esse nascenti, in quanto ciò potrebbe verificarsi solo a seguito del monitoraggio confermativo delle condizioni di precarietà dei manufatti dopo l’avvio dei lavori afferenti al progetto definitivo aggiudicatario del concorso di progettazione da porre a base di gara. In tale ipotesi l’impresa esecutrice, ovviamente, dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa, i quali dovranno essere indicati nel progetto esecutivo da redigersi successivamente in corso d’opera nell’appalto congiunto.

            Pertanto l’indicazione nel disciplinare di gara dell’espletamento dei servizi con la formula “e/o” tende ad includere entrambe le categorie, se possedute congiuntamente o singolarmente, senza limiti minimi di importo per ciascuna categoria all’interno del valore complessivo richiesto.

(Inserito in data 01.10.2020)



Richiesta quesito n° 2 – Prot. n° 0016524 del 30.09.2020

1.       DOMANDA: In riferimento al punto “5.1 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO“ del Disciplinare, si richiede: “Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto si ritiene opportuno che il personale tecnico sia almeno di n. 4 unità, unità, di cui n. 1 architetto, che dovrà curare e sottoscrivere il progetto di restauro ai sensi dell’art.52 del R.D. 23.10.1925; n° 1 archeologo; n. 1 ingegnere, che dovrà curare e sottoscrivere l’aspetto strutturale e n. 1 ingegnere che dovrà curare e sottoscrivere l’aspetto impiantistico”, mentre al punto “7 - REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE RICHIESTI” lettera d) si richiede: “per i professionisti singoli o associati, avere un numero di unità minime di tecnici, pari a 2, da raggiungere anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.” Si chiede per cui, di fare chiarimento in merito al numero minimo di professionisti ed alla qualifica degli stessi.

RISPOSTA: Le quattro tipologie di professionisti richieste sono indispensabili per la sottoscrizione delle proposte progettuali, ognuno per la rispettiva competenza. Invece il requisito per i soggetti organizzati in forma societaria in misura non inferiore a 2 unità si configurerebbe nel caso in cui più tipologie confluiscano nello stesso soggetto. Ad esempio al laureato ed abilitato sia in ingegneria che in architettura che firma il progetto per entrambe le tipologie, ove richieda di riunire in capo a se le tre tipologie tecniche richieste (architettura, strutture e impianti), non è consentita tale formulazione perché necessita la presenza nel raggruppamento di almeno due tecnici (Ingegnere e Architetto) che possano svolgere le tipologie richieste. La presenza di un archeologo non è inclusa nel conteggio minimo n. di 2 tecnici tra i soggetti organizzati in forma societaria, in quanto trattasi di umanista specializzato in Archeologia, ma che comunque può fare parte del raggruppamento oltre ai due tecnici prescritti.

 

2.       DOMANDA: In riferimento al punto “5.1 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO“ del Disciplinare, si chiede, come previsto dalla norma di poter scegliere lo specialista impiantista indifferentemente tra un ingegnere o un architetto.

RISPOSTA: Il professionista impiantista scelto dimostrerà il possesso del requisito, attraverso l’avvenuto espletamento desunto dagli incarichi svolti, con la certificazione di cui al punto 7 lettera b) del Disciplinare di Gara.

 

3.       DOMANDA: In riferimento al punto “9.3 - COMMISSIONE E APERTURA PLICHI E BUSTE - FASE 1” si chiede se il numero pari dei commissari non possa essere un problema circa la valutazione delle proposte, potendo portare ad uno stallo del giudizio o a più progetto ex equo. Si chiede per cui, di valutare la nomina di commissari in numero dispari, come da prassi.

RISPOSTA: Al punto 9.3 è sottolineata la parola non inferiore alle quattro tipologie professionali indicate, in quanto la Commissione Giudicatrice che valuterà le proposte progettuali in seduta riservata è sicuramente di numero dispari (Architetto, Ingegnere e Archeologo). Mentre la Commissione di Gara è accompagnata dalla Presenza della quarta tipologia professionale, un Avvocato, con la figura di Presidente (che non ha potere di voto sulle proposte progettuali presentate, ne parteciperà alle sedute riservate) il quale coordinerà le sedute pubbliche e valuterà i requisiti della documentazione amministrativa. Ove il numero sia superiore a 4, verrà sempre garantita la composizione del numero dispari di commissari della commissione riservata.

 

4.       DOMANDA: Non essendo ancora stata nominata la commissione di valutazione del concorso, si chiede se al momento della firma della Dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto d’interessi i commissari verranno edotti dei nominativi degli operatori partecipanti, o se le Dichiarazioni verranno firmate in bianco, mettendo a rischio di annullamento l’intera procedura. Oppure, si ha intenzione di nominare la commissione prima della scadenza delle consegne degli elaborati di concorso facendo acquisire le predette e Dichiarazioni in responsabilità agli operatori economici?

RISPOSTA: I commissari saranno individuati all’interno del personale dell’Amministrazione Regionale. La nomina della commissione e la pubblicazione dei suoi nominativi avverrà nel sito di riferimento del concorso nella giornata del 17 Novembre p.v. nella sezione “Calendario del concorso” in prossimità delle ore 13.45, allorquando il termine ultimo di consegna dei plichi contenenti le proposte progettuali è già trascorso, essendo lo stesso imposto alle ore 13.00 della stessa giornata. Tale scelta è stata effettuata per evitare di mettere preliminarmente a conoscenza dei concorrenti i nominativi che comporranno la commissione, evitando così qualunque potenziale influenza diretta o indiretta nei confronti dei suoi membri, in aderenza a quanto indicato nel primo capoverso del punto 9.3 del Disciplinare di Gara. Ove il quesito posto si riferisse precisamente alla dichiarazione inclusa tra quelle indicate nel modulo di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.ii., laddove viene richiamato il potenziale conflitto di interesse che si potesse riscontrare ai sensi dell’art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il concorrente potrà valutare preliminarmente la conoscibilità dei soggetti appartenenti all’Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e Identità Siciliana relativo al territorio della Provincia di Messina e dei dipendenti dell’U.R.E.G.A. di Messina, resi pubblici sui relativi siti di riferimento, in aderenza a quanto indicato al punto 4.3 del Disciplinare di Gara. Invece ove il quesito si riferisse ad eventuali dichiarazioni da parte della Commissione, le stesse verranno rese nei Verbali di seduta pubblica preventivamente all’apertura dei plichi. Quindi il riferimento alla conoscibilità dei nominativi dei partecipanti da parte delle Commissioni Giudicatrice e di Gara sarà possibile solo dopo l’apertura della busta B, che verrà aperta successivamente alla formalizzazione della graduatoria di merito provvisoria resa in forma anonima dalla Commissione Giudicatrice attraverso i codici alfanumerici indicati dai partecipanti, attribuendo successivamente la corrispondenza dei relativi nominativi indicati dalla busta citata da parte della Commissione di Gara.

 

5.       DOMANDA: In riferimento al punto “12.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO” quante vetrine per i reperti archeologici sono previste?

RISPOSTA: Nelle sale III, IV, V dell’attuale Antiquarium sono presenti 15 vetrine con tre ripiani ciascuno (vd. Guida Archeologica p. 72, fig. 1) cui si affiancano, nelle sale I e II, pedane e supporti di varie dimensioni per l’esposizione di elementi architettonici, statue ed epigrafi.  Il nuovo allestimento prevede di implementare il numero dei reperti archeologici esponendo materiali rinvenuti degli scavi condotti negli ultimi anni. Pertanto, il numero delle vetrine dovrà essere incrementato e la loro distribuzione sarà funzione della planimetria del realizzando Antiquarium e dal successivo piano di allestimento dei nuovi spazi espositivi.

 

6.       DOMANDA: In riferimento al punto “12.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO”, sarebbe possibile avere l’elenco (dimensioni, foto e didascalie) dei reperti che devono essere esposti?

RISPOSTA: Attualmente sono esposti circa mille reperti provenienti da vari contesti (urbani, funerari, ecc.), dodici statue di varie dimensioni, una quindicina di epigrafi di varie dimensioni, alcuni elementi architettonici (capitelli, rilievi, ecc.). Come esposto al punto 5, il numero definitivo dei reperti dipenderà dal piano scientifico che, tenendo conto dell’ampliamento dello spazio espositivo del nuovo Antiquarium, elaborerà un nuovo allestimento in base al quale potrebbe essere modificato il numero e la disposizione della maggior parte dei reperti attualmente esposti, ai quali sarà aggiunto altro materiale archeologico, presente in magazzino, proveniente da nuovi e vecchi scavi. I materiali da esporre in vetrina dovranno essere valorizzati con adeguati supporti (la maggior parte dei reperti esposti ne è già provvisto), mentre gli elementi architettonici e statuari, le epigrafi e altri materiali esposti all’esterno dovranno essere dotati rispettivamente di pedane e/o supporti esterni. Pertanto, sia il numero sia la disposizione che la scelta dei materiali da esporre non può essere al momento indicata.

 

7.       DOMANDA: In riferimento al punto “12.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO”, quanti metri quadrati devono essere destinati ad uffici? Quanto personale per gli uffici deve essere previsto? Quante stanze ad ufficio devono essere previste?

RISPOSTA: I locali degli uffici sono previsti nell’edificio che attualmente ospita i depositi e alcuni ambienti occupati dal corpo di guardia (All. 7, n. 2). Tuttavia possono essere previsti alcuni ambienti adibiti a ufficio anche nel Corpo servizi. Dall’organigramma della struttura che deve gestire il parco archeologico è previsto: un ufficio destinato al Dirigente preposto alla struttura e da n° 2 Unità Operative di Base con a capo due Dirigenti. L’organico attuale è composto da n° 40 persone, sicuramente in aumento in prossimo futuro non determinabile in questa fase, di cui attualmente circa n° 10 persone addetti agli uffici. Non è richiesta una determinata superficie da destinare ad uffici, in merito si lascia libertà di scelta progettuale, tenendo conto di considerare un numero di ambienti, aventi i requisiti di legge, sicuramente superiore a n° 3 stanze quest’ultime destinate ai Dirigenti oltre quelle da destinare ad uffici.

 

8.       DOMANDA: È obbligatoria la presenza in raggruppamento di un archeologo?

RISPOSTA: Per i raggruppamenti vale quanto chiarito al quesito 1. Comunque è indispensabile la presenza di un archeologo che sottoscrive il progetto per la parte di sua competenza.

 

9.       DOMANDA: Data la vicinanza di tutti i volumi richiesti, ad esclusione del volume per i servizi, sarebbe possibile accorpare le funzioni in un unico edificio, per ottimizzare i consumi energetici e razionalizzare i servizi ed i flussi?

RISPOSTA: L’Antiquarium è, per sua natura, una struttura finalizzata all’esposizione di materiale archeologico e, pertanto, deve rimanere indipendente dal resto dei volumi. Inoltre esistono dei volumi che dovranno essere riqualificati e rifunzionalizzati (all. 7); è previsto che il prefabbricato indicato col n. 9 nell’All. 7 dovrà essere rimosso e la sua funzione sarà trasferita al deposito esistente ad ovest del corpo servizi (all. 9, n. 9). Un edificio unico che accorpasse, infatti, tutte le funzioni avrebbe una superficie e un volume così estesi da risultare troppo invasivo e poco compatibile con il decoro e il contesto del sito archeologico. Inoltre, la sua realizzazione aumenterebbe il rischio connesso al rinvenimento di evidenze archeologiche durante gli scavi che ritarderebbero l’opera e potrebbero, addirittura, comprometterne la realizzazione.

 

10.   DOMANDA: La forma romboidale dell’edificio per servizi è vincolante, come da grafici allegati, oppure è configurabile a discrezione del progettista?

RISPOSTA: La forma romboidale è indicativa dell’area individuata per la realizzazione del corpo servizi, pertanto la forma dell’edificio è configurabile a discrezione del progettista.

 

11.   DOMANDA: In riferimento all’Allegato 5, le sezioni disegnate possono essere fornite in file editabile .dwg?

RISPOSTA: In questo momento non si è in condizione di fornire quanto richiesto, in quanto la Stazione Appaltante non era originariamente in possesso dei file dwg, non essendo esecutrice dei rilievi, ma avrebbe solo il possesso dei pdf visualizzati nelle tavole unitamente ad altre sezioni sempre in pdf, che verranno messe a disposizione successivamente, a breve, appena verranno recuperati e di cui si darà relativa comunicazione sempre in questa sezione. Altresì ci stiamo attivando ad acquisire altri dwg, non di nostra proprietà, di cui si è avuto notizia successivamente alla pubblicazione del bando potenzialmente disponibili, di due diverse sezioni e di altra documentazione informatica che si riuscirà ad ottenere e fornire, la quale verrà sempre inserita in questa sezione appena in possesso.

 

12.   DOMANDA: In riferimento all’Allegato 2, le foto possono essere fornite in alta risoluzione?

RISPOSTA: Le foto richieste sono presenti nel link posto in calce dopo l’ultima risposta del presente gruppo di risposte.

 

13.   DOMANDA: Dati i tanti vincoli esistenti nell’area di concorso si chiede se è possibile rimuovere o spostare le alberature esistenti. A tal fine, si richiede il disegno editabile in formato .dwg delle alberature presenti in situ.

RISPOSTA: Sì, è possibile rimuovere e spostare alcune alberature. Non esiste un disegno editabile delle alberature presenti nel sito.

 

14.   DOMANDA: In riferimento all’Allegato 4, a cosa corrisponde la campitura colore rosso?

RIOSPOSTA: Per i riferimenti cromatici si rinvia alla legenda posta nella parte bassa della tavola n. 4.

 

15.   DOMANDA: In riferimento ai disegni allegati al concorso, sarebbe possibile ricevere sezioni e piante quotate altimetricamente, al fine di comprendere al meglio il sistema orografico?

RISPOSTA: Le piante quotate in possesso di questa Soprintendenza corrispondono a quelle indicate con all. 3 e 4. Per ulteriori approfondimenti è possibile effettuare rilievi di dettaglio in sito, sempre nel rispetto delle emergenze archeologiche presenti.

 

16.   DOMANDA: Sono previste aree a parcheggio? Se si, in che numero e superficie? Per quale tipologia di veicoli?

RISPOSTA: Il sito archeologico non ha un’area di pertinenza da destinare a parcheggio. Il sito archeologico è situato su un’altura a cui si giunge attraverso la diramazione di circa 1 km. dalla S.S. 113, in località “Locanda”. In tale località è presente un’ampia area di sosta collegata con la sommità dell’altura da un frequente servizio bus navetta.


17.   DOMANDA: In riferimento all’Allegato 3, a cosa si riferisce la lettera F?

RISPOSTA: Non essendoci un riscontro relativo in legenda, tale lettera deve essere considerata un refuso. Tale area non è oggetto d’intervento.

 

18.   DOMANDA: In riferimento all’Allegato 4, perché il deposito attrezzi teatro non è campito? Forse non rientra tra le aree oggetto di intervento? È un refuso?

RISPOSTA: Si, è un refuso. Andava indicato nella numerazione. E’ oggetto anch’esso di spostamento insieme agli altri volumi edilizi.

 

19.   DOMANDA: Lo stesso edificio viene identificato con nomi differenti nell’Allegato 5 e nell’Allegato 7; prima col nome di biglietteria, poi con quello di servizi igienici. Le due funzioni sono presenti nello stesso volume oppure c’è un refuso?

RISPOSTA: Non è un refuso. L’edificio identificato nell’All. 5 come biglietteria, attualmente svolge questa funzione. Nell’all. 7 si propone di riqualificarlo come locale adibito ai servizi igienici.

 

20.   DOMANDA: In riferimento all’Allegato 9, il deposito attrezzature teatro sembra essere troppo distante dal Teatro stesso. Questa superficie è ulteriore a quella del precedente attiguo deposito. Sarebbe possibile accorpare i due depositi in uno? Oppure c’è stato un refuso e detto deposito non deve essere considerato oggetto del concorso?

RISPOSTA: Non è un refuso. Si prevede di realizzare un unico deposito per contenere le attrezzature teatrali, a distanza di rispetto dal Teatro, riqualificando e ampliando il deposito attrezzature attualmente esistente nell’area indicata nell’all. 9, n. 9 accorpando in questo locale l’altro deposito prefabbricato presente nell’all. 7, n. 9 di cui si prevede lo smontaggio e la dismissione.

 

21.   DOMANDA: Attualmente da che via si accede al teatro per gli eventi che vi si svolgono?

RISPOSTA: Attualmente, in occasione degli eventi, per accedere alla cavea del Teatro, si utilizza il cancello lungo la via Teatro Greco, a sud della cavea, poco distante dalla biglietteria del sito archeologico (vd. Allegato Pianta del Teatro con le vie di fuga realizzata per i Vigili del Fuoco). Invece, per raggiungere le sedute montate nell’orchestra, si accede dall’entrata del sito archeologico. In funzione della nuova progettazione, il dislocamento degli ingressi potrà essere rivisto.

 

22.   DOMANDA: Il teatro deve avere esclusivo accesso dalla parte bassa dell’area archeologica o deve avere un accesso dalla strada a monte?

RISPOSTA: Si rimanda al punto 21.

 

23.   DOMANDA: In riferimento alla guida dell’area archeologica allegata, sarebbe possibile avere un documento in alta definizione in modo da poter avere delle immagini nitide dei reperti e dei disegni?

RISPOSTA: Non si dispone di una versione in alta definizione della guida archeologica di Tindari. Tuttavia la guida potrebbe essere recuperabile nelle Biblioteche Regionali di Messina, Catania e Centrale di Palermo oltre alle Biblioteche Centrali Nazionali, con la seguente classifica: 937.8 CDD-21 SBN Pal0202006.

 

24.   DOMANDA: In riferimento all’intera area archeologica, si potrebbe elencare numero e attitudini di tutti gli operatori presenti attivi ad oggi e previsti in futuro?

RISPOSTA: Ove il quesito si riferisse a operatori esterni all’amministrazione, non è possibile rispondere allo stesso, in quanto lo sviluppo delle attività socio-economiche è di pertinenza del Comune di Patti che cura lo sviluppo del territorio. Ad oggi sono presenti le seguenti attività: ecclesiastica, ristorazione, extralberghiera, Ufficio Postale, vendita souvenir da parte privata ed ecclesiastica. Mentre se il quesito si riferisce ad operatori=dipendenti del Sito archeologico, si rimanda alla risposta del quesito n. 7.

 

25.   DOMANDA: Sarebbe possibile sapere quanti spettatori dovrebbe ospitare la sala conferenze? Sarebbe possibile aumentare l’altezza della sala per consentire un migliore livello di visuale ed acustica, mantenendo comunque l’altezza totale dell’edificio rispetto agli interpiani richiesti?

RISPOSTA: La sala conferenze dovrebbe ospitare un centinaio di persone. Le altezze progettuali consentite dovranno essere realizzate nel rispetto dei parametri previsti dalle norme in vigore.

 

26.   DOMANDA: In riferimento al punto “12.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO” lettera e), le altezze a cui si fa riferimento sono quelle nette interne oppure le altezze finite comprese di spessore del solaio?

RISPOSTA: Le altezze a cui si fa riferimento al punto “12.1.1 Obiettivi specifici del Progetto” lettera e) sono quelle nette interne.

 

27.   DOMANDA: In riferimento al punto “12.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO” lettera e), le dimensioni planimetriche sono al netto o al lordo delle murature perimetrali?

RISPOSTA: Le dimensioni planimetriche a cui si fa riferimento al punto “12.1.1 Obiettivi specifici del Progetto” sono al netto delle murature perimetrali.

(Inserito in data 08.10.2020)

"Per gentile concessione del Prof. Giovanni Minutoli, del Prof. Riccardo Rudiero, dell’Arch. Giorgio Ghelfi e del Sig. Gianluca Fenili. E' vietata la diffusione senza il consenso dell'autore".

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 3 – Prot. n°0016833 del 05.10.2020

DOMANDA: Buonasera sono un Architetto abilitato ma non più iscritto all’Ordina degli Architetti in Italia perché residente in Svizzera (lo sono stato fino al mio trasferimento qui). L’iscrizione all’Albo è requisito necessario per la partecipazione al Concorso oppure no? Grazie e Buon Lavoro.

RISPOSTA: Si. Il suo caso è regolamentato dall’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone. In virtù di questo accordo i cittadini dell’UE/dell’AELS possono ottenere nella confederazione Svizzera il riconoscimento delle loro qualifiche professionali se nel loro Paese di origine sono pienamente qualificati per esercitare la professione. Infatti gli architetti che adempiono ai requisiti di cui alla direttiva 2005/36/CE per il riconoscimento automatico, come il caso descritto, possono rivolgersi alla SEFRI (Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l’Innovazione) che mediante lettera certifica il loro diritto al riconoscimento automatico del diploma di laurea e all’iscrizione automatica nei registri dei Cantoni in cui l’attività è regolamentata (MPQ nel Cantone di Ginevra, CAMAC nel Cantone di Vaud, OTIA nel Cantone Ticino, ecc.) e quindi dimostrare di appartenere ad un ordine professionale di riferimento. La lettera della SEFRI può essere presentata in caso di partecipazione a bandi di concorso.

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 4 – Prot. n° 0016857 del 05.10.2020

DOMANDA: Buongiorno, in relazione al bando di concorso “Per la redazione del Progetto Definitivo per l’aspetto architettonico con approfondimento pari ad un progetto di fattibilità tecnica ed economica per la parte strutturale e impiantistica, relativamente all’intervento dei “Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica e dell’Antiquarium di Tindari (Patti)” CUP: G41B16000190006) Caronte (SI_I_18168) SIOPE (U.2.02.01.10.999) CIG (843122ED5); in particolare ai punti 7a) e7b) del disciplinare, relativamente ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione, si chiede:

1) se siano spendibili anche i requisiti maturati, per il periodo indicato, certificati dalle stazioni appaltanti come classe e categoria Id di cui alla legge 143/1949, secondo la tabella di equivalenza indicata nella tabella z-1 del DM 17 giugno 2016 per l’ID opere E13;

2) se, viste le Linee Guida ANAC n. 1(delibera n. 973 del 14/09/2016 e 21/02/2018) che testualmente recita: “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale)sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità pari a quelle della categoria E13 richiesta (1,20) come, ad esempio, la categoria E19, siano anch’essi spendibili per la partecipazione al concorso di cui trattasi.

RISPOSTA: In relazione al punto 1) del quesito si afferma che, come da norma, sono riconosciute le opere riferite alla categoria “Id”di cui alla legge 143/1949 con l’“ID opere E13”, secondo la tabella di corrispondenza indicata nella tabella z-1 del DM 17 giugno 2016 sempre nel rispetto della destinazione funzionale di riferimento cioè, in genere, “tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica” contemplati tra le corrispondenti categorie citate. In relazione al punto 2)del quesito posto non può essere riconosciuta l’equivalenza della “ID Opera E.19” con l ”ID Opera E.13”in quanto sebbene appartenenti alla stessa categoria il loro confronto sul contenuto oggettivo della prestazione professionale richiesta è “dissonante”,stante che l’“ID Opera E.19”è orientata a progettazioni di aree urbane, mentre l’areada riqualificare e valorizzare è un sito archeologico.Il risultato di tale confronto discende dallametodologia di comparazione delle opere da richiedere al professionista in sede di bando, attraverso la scelta dell’idonea Classe (ID Opera) in funzione dell’ ”identificazione delle opere”, quale requisito di partecipazione, nella cui metodologia deve prevalereil “contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta”,così come richiamato dal comma 3 del quinto paragrafo delle linee guida invocate.

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 5 – Prot. n° 0016957 del 06.10.2020

DOMANDA: Salve sono una studentessa di architettura, le scrivo in merito al concorso di riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica e dell’Antiquarium di Tindari, vorrei sapere se è possibile avere maggiori foto dell’area di intervento, in particolare dell’attuale spazio espositivo dell’Antiquarium. Inoltre vorrei chiederle dove è possibile trovare la cartografia con le curve di livello dell’area oggetto dell’intervento. Grazie. In attesa di un suo riscontro le orgo cordiali saluti.

RISPOSTA:Così come prescritto dal punto 4 del “Disciplinare di Gara” il concorso è riservato a liberi professionisti, che devono essere abilitati ed iscritti al relativo ordine professionale.

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 6 – Prot. n° 0017036 del 06.10.2020

DOMANDA: Buongiorno, in allegato quanto in oggetto. ……richiesta di chiarimenti”

RISPOSTA: Il presente quesito è composto da n° 32 domande di cui n° 27 sono le stesse a cui si è risposto nella Richiesta n° 2 prot. n° 0016524 del 30.09.2020, a cui si rimanda per le relative risposte. Di seguito le risposte alle restanti n° 5 domande:

28.   DOMANDA: Si deve eseguire una relazione di progetto nella prima fase? In che formato? In che numero di pagine?

RISPOSTA: No. E’ prevista solo per la Fase 2. Qualunque elaborato aggiuntivo oltre a quelli richiesti al punto 9.1.3 del Disciplinare di Gara, non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Giudicatrice e sarà sigillato dalla Commissione di Gara.

29.   DOMANDA: E’ possibile unire l’edificio dell’antiquarium con l’edificio per gli uffici?

RISPOSTA:L’Antiquarium è, per sua natura, una struttura finalizzata all’esposizione di materiale archeologico e, pertanto, deve rimanere indipendente dal resto dei volumi. Un edificio che accorpasse le funzioni dell’Antiquarium con l’edificio per gli Uffici avrebbe una superficie e un volume così estesi da risultare troppo invasivo e poco compatibile con il decoro e il contesto del sito archeologico. Inoltre, la sua realizzazione, in un’area sicuramente interessata da strutture archeologiche, aumenterebbe il rischio connesso al rinvenimento di evidenze archeologiche durante gli scavi che ritarderebbero l’opera e potrebbero, addirittura, comprometterne la realizzazione.

30.   DOMANDA:E’ obbligatorio includere la figura dell’Archeologo sin dall’inizio?

RISPOSTA: Si, così come chiarito ai punti 1 e 8 della Richiesta n° 2prot. n° 0016524 del 30.09.2020. Il nominativo deve essere indicato nelle Busta B e C del punto 9.1.3 del Disciplinare di Gara.

31.   DOMANDA: Ai cinque finalisti verrà erogato un certificato di buona esecuzione relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica eseguita per il concorso?

RISPOSTA:No. E’ previsto un premio. Comunque il premio verrà liquidato a seguito di stipula di obbligazione giuridica che può dimostrarne il requisito conseguito.

32.   DOMANDA: Sono presenti della metrature di riferimento per le funzioni richieste nell’antiquarium, negli uffici e per i servizi?

RISPOSTA:Si rimanda alla risposta n° 7 della Richiesta n° 2 prot. n° 0016524 del 30.09.2020.

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 7 – Prot. n° 0017075 del 07.10.2020

DOMANDA: Spett.le Stazione Appaltante, scrivo per rivolgere i seguenti quesiti:

1a. Riguardo la localizzazione dei servizi previsti dal programma funzionale: la scelta della localizzazione dei servizi previsti (dall’antiquarium ai servizi annessi) spetta al progettista oppure bisogna attenersi all’indicazione riportata dal disciplinare che individua come unica area edificabile quella a sud dell’anfiteatro?

1b.Visto che è possibile progettare manufatti reversibili è possibile localizzarli anche al di fuori dell’area a sud dell’anfiteatro definita come “edificabile”?

2. Riguardo la quantificazione dei servizi previsti dal programma funzionale: è possibile avere un programma dettagliato delle funzioni da prevedere dove siano specificate le quantità da assolvere o il numero di utenti da prevedere (al fine di un predimensionamento) oppure anche questa scelta è completamente a discrezione del concorrente?

3. E’ possibile avere un disegno che riporti il perimetro dell’area archeologica?

4. E’ possibile avere ulteriori indicazioni sull’area, soprattutto per quanto riguarda i manufatti esistenti (quote, etc.)?

Grazie dell’attenzione

RISPOSTA:

Punto 1a: No, bisogna attenersi all’indicazione riportata dal disciplinare. Si precisa che l’orientamento planimetrico indicato: l’area “edificabile” è ad nord-ovest, non a sud del Teatro;

Punto 1b:No. L’area definita edificabile, è stata individuata a nord-ovest del Teatro, in una zona a basso rischio archeologico.

Punto 2: Si rimanda alla risposta n° 7 della Richiesta n° 2 prot. n° 0016524 del 30.09.2020;

Punto 3: I disegni allegati al D.I.S.A. delimitano l’area archeologica con il tratteggio che coincide con le linea delle mura della città antica. Laddove la delimitazione èespressa con linea continua, le mura sono affiornati. Altresì l’individuazione dello stralcio delle tavole urbanistiche nel D.I.S.A. individuano anche urbanisticamente l’area archeologica.

Punto 4: tutto il materiale in possesso è stato pubblicato nella sezione Documenti del Concorso, ed oggettivamente si ritiene sufficiente.

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 8 – Prot. n° 0017077 del 07.10.2020

DOMANDA: Spett.le Stazione Appaltante, in merito al disciplinare di gara del concorso di progettazione per l’area archeologica e l’antiquarium di Tindari (Patti), per quanto riguarda i “requisiti di capacità tecnica e professionale” di cui al punto 7, chiedo se la lettera a) – relativa ai suddetti servizi di ingegneria e architettura quantificabili globalmente come 1 volta l’importo dei lavori – e la lettera b) – relativa ai suddetti servizi considerati come 0,10 l’importo dei lavori sono da considerarsi “entrambe” come essenziali per la partecipazione, oppure è sufficiente la lettera b. Inoltre, chiedo se tali servizi possono riguardare solamente la progettazione e non la realizzazione delle opere riferite alla tipologia indicata dal bando. Cordiali saluti.

RISPOSTA: No, non è sufficiente il solo requisito di cuialla lettera b, sono da considerarsi entrambi i requisiti richiesti dalle lettere a) e b). Infatti come riportato dal Punto 7 del Disciplinare di Gara:“I soggetti partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, pena l’esclusione dalla gara:”. Riguardo alla seconda parte della domanda: Si, i servizi svolti possono riguardare solamente la progettazione, purché regolarmente eseguita e certificata, così come indicato dalla lettera b) del punto 16 del Disciplinare di Gara.

 

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 9 – Prot. n° 0017080 del 07.10.2020

DOMANDA: Il Disciplinare di gara indica la categoria E.13, grado di complessità 1,20, per l'individuazione delle opere oggetto delle prestazioni oggetto di affidamento.

In alternativa è possibile far valere la categoria E.22, grado di complessità 1,55.

Si prega di confermare che, in maniera analoga, la categoria E.13 può essere sostituita in tutto o in parte, oltre che dalla E.22, da tutte le categorie "edilizia" di complessità pari o superiore a 1,20 come previsto dalle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" di cui si riporta uno stralcio del punto 1 paragrafo V riguardante le classi, le categorie e tariffe professionali:

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionate) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazionidi cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

Ringraziando si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA:No, la categoria E.13 non può essere sostituita in tutto o in parte dalle altre categorie di "Edilizia", a prescindere dal grado di complessità.Risposta aderente al presente quesito è stata data alla Richiesta n° 4 prot. n° 0016857 del 05.10.2020, a cui si rimanda. Oltremodo, la scelta dell’“ID Opere E.13” risulta consona per il suo contenuto oggettivo della prestazione professionale da svolgere, in quanto trattasi di opere edili che riguardano la “tipologia cultura” di nuova edificazione, mentre l’ “ID Opere E.22” risulta consona per sensibilità progettuale aderente ai luoghi.In quanto a giudizio della Stazione Appaltante tali classi garantiscono la specificità richiesta dal luogo dove si deve esercitare l’attività progettuale,essendo l’area d’intervento soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.,laddove le professionalità operanti vengono ammesse se offrono le garanzie contenute al punto 5.1, ultimo periodo, che prevedono tra le figure professionali coinvolte oltre all’architetto anche la presenza dell’archeologo e di ingegneri,ognuno per le rispettive competenze, i quali devono dimostrare nel raggruppamento che li identifica la maturazione dei requisiti posseduti richiesti dal punto 7 lettera a) e b) del Disciplinare di Gara.

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 10 – Prot. n° 0017137 del 07.10.2020

DOMANDA: In riferimento all’articolo "7 - REQUISlTl DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE RlCHlESTl” si chiede se il sottoscritto Mandante in Raggruppamento con più di 5 anni di abilitazione debba o meno possedere i requisiti richiesti al suddetto articolo in quota percentuale alla propria partecipazione oppure se possa partecipare ad una quota dello svolgimento del servizio senza possedere requisiti, posseduti complessivamente dal Raggruppamento o esclusivamente in capo alla Mandataria.

RISPOSTA: I requisiti di cui alla letteraa) del punto 7 del disciplinare di garadevono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, non necessariamente in quota percentuale alla propria partecipazione, ma ogni componente deve dimostrare di aver svoltoalmeno un servizio di architettura o d’ingegneria per le classi di opere richieste.ll mandatario in ogni caso deve possedere i requisiti richiesti in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. Per i raggruppamenti temporanei, il requisito di cui al punto b) del disciplinare di gara non è frazionabile (ognuno dei c.d. servizi di punta richiesti per la specifica classe e categoria dovrà essere stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento – v. Parere ANAC n. 156 del 23/09/2015).

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 11 – Prot. n° 0017222 del 08.10.2020

DOMANDA: Spett.le Stazione Appaltante,

inoltro alcune domande relative al concorso di progettazione:

1 - Che cosa si intende per "aree di riconfigurazione aree esterne"?

2 - Che cosa si intende per "aree di riordino aree esterne"?

3 - Nelle zone retinate come "aree di riordino aree esterne" è possibile intervenire rivedendo il sistema di rampe e dislivelli o è necessario mantenere quelli attuali?

4 - Nell'allegato 2.b.8 all'interno della zona "aree riordino aree esterne", il percorso che collega la biglietteria all'Antiquarium non è retinato, significa che deve essere mantenuto come è attualmente?

5 - Le altezze indicate nel Disciplinare di Gara per la ristrutturazione degli edifici e per la nuova costruzione del corpo servizi, sono intese al colmo della copertura o al netto degli ambienti interni?

6 - È possibile modificare la morfologia del terreno (le altimetrie) retrostante l'Antiquarium?

7 -L’ingresso deve essere collocato in prossimità della nuova biglietteria o va mantenuto l'esistente?

8 - È prevista la realizzazione di un nuovo parcheggio per i visitatori? Se sì, in quale posizione?

9 - I manufatti da riqualificare devono insistere sulla quota attuale di ciascun edificio?

10 - I nuovi edifici possono avere copertura piana?

11 - C'è una quota di riferimento per la costruzione del nuovo corpo servizi?

12 - È possibile avere delle fotografie degli esterni di ogni edificio da riqualificare?

Ringrazio e porgo distinti saluti.

RISPOSTA:

Punto 1: Nell’All. 4, la definizione “Aree di riconfigurazione aree esterne” indica le aree oggetto di sistemazione (viabilità, percorsi) in cui esistono già piccoli edifici che vanno riqualificati rifunzionalizzati.

Punto 2: Nell’All. 4, la definizione “Aree di riordino aree esterne” indica le aree in cui verranno realizzati in Corpo Servizi e l’Antiquarium.

Punto 3: E’ necessario mantenere i dislivelli esistenti. La zona corrisponde all’area pubblica dell’antica Tindari, sicuramente interessata da strutture e livelli archeologici (Appendice n. 3. Relazione archeologica) come confermano i saggi propedeutici alle indagini geognostiche condotti nel 2019 (Appendice n. 3. Relazione archeologica. Saggi 1 e 2, pp. 8-9, figg. 15-17). Potranno essere modificati la viabilità e i percorsi delle rampe senza alterare i dislivelli.

Punto 4:I percorsi potranno essere modificati senza alterare i dislivelli. Per le motivazioni si rimanda al punto 3.

Punto 5: Si rimanda alle risposte nn° 26 e 27 della Richiesta di quesito n° 2 prot. 0016524 del 30.09.2020;

Punto 6: Non è possibile modificare la morfologia del terreno e le altimetrie dietro l’Antiquarium.Per le motivazioni si rimanda al punto 3.

Punto 7: L’ingresso al sito potrà essere collocato in prossimità della nuova biglietteria prevista nel corpo servizi.

Punto 8: Si rimanda alla risposta n° 16 della Richiesta di quesito n° 2 prot. 0016524 del 30.09.2020;

Punto 9: I manufatti da riqualificare devono mantenere pressappoco la quota attuale di ciascun edificio, come già esposto ai punti 3, 4 e 6 senza modificare la morfologia del terreno. Nel DISA (p. 25) sono specificate il tipo di fondazione previste. Per gli edifici destinati a Servizi, localizzabili a Sud del decumano superiore, fra l’Antiquarium e la Basilica, sul terrapieno che attualmente ospita il corpo di guardia e i magazzini, dovranno essere realizzati ad una sola elevazione su fondazione a piastra al fine di non interferire con gli strati archeologici sottostanti. Per il corpo servizi, previsto nell’area della cd. “Fossa”, sarà possibile intervenire con fondazioni superficiali a trave rovescia e strutture in elevazione fino a tre livelli (in parte interrati) con piano di copertura al livello del piano di campagna in prossimità del cancello “antincendio”.

Si rappresenta che per la realizzazione degli interventi, tenuto conto dell’altissimo rischio archeologico dell’area, è indispensabile che tutti gli eventuali interventi di scavo siano eseguiti secondo le modalità previste dallo scavo archeologico fino a completa esplorazione delle evidenze archeologiche che potranno affiorare. Tutte le evidenze archeologiche, sia quelle già affioranti e visibili, sia quelle che potrebbero venire in luce durante gli interventi, non potranno in alcun modo essere danneggiate ma dovranno essere valorizzate e integrate nel progetto esecutivo in corso d’opera che potrebbe subire una variante rispetto a quello definitivo proposto.

Punto 10: Sì. I nuovi edifici possono avere la copertura piana.

Punto 11: No, si lascia libera scelta progettuale tenendo conto di quanto indicato al precedente punto 9;

Punto 12: Il materiale fotografico e grafico pubblicato si ritiene congruamente significativo per la conoscenza dei luoghi. Ulteriore documentazione fotografica potrà essere acquisita direttamente dall’eventuale sopralluogo, nelle aree oggetto di interesse, così come indicato al punto 11 del Disciplinare di Gara.

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 12 – Prot. n°0017272 del 08.10.2020

DOMANDA: Richiesta chiarimenti sul punto 9.1.3. punto (3) BUSTA C - Versamento contributo ANAC.Si significa che il Disciplinare di Gara al punto 9.1.3. sottopunto (3) prevede il Versamento di un contributo pari ad € 35,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Come è noto I'art. 65 del Decreto rilancio n.34/2020, così come convertito nella Legge 17/07/2020 n.77 prevede che fino al 31 dicembre 2020 non si debba più versare alcun contributo sino al 31 dicembre 2020.

Si chiede pertanto di chiarire la discrasia riscontrata.

Grazie cordiali saluti.

RISPOSTA: Si, corretto. Si ringrazia per la segnalazione. Purtroppo il Disciplinare di Gara era stato predisposto prima dell’emergenza sanitaria per Covid-19, per la quale ha subito dei ritardi nell’avvio della gara in questione, per cui l’intervenuta norma ha modificato la disposizione segnalata durante la sua preparazione.Nella rilettura finale prima della pubblicazione del Bando di gara sarà sfuggita la relativa correzione. Pertanto si informano tutti i concorrenti che l’indicazione di cui al punto 3 della documentazione riguardante la Busta C, prescritta al punto 9.1.3 del Disciplinare di Gara, è soppressa.

(Inserito in data 13.10.2020)


Richiesta quesito n° 13 – Prot. n° 0017489 del 12.10.2020

1.       DOMANDA: Nell'area compresa tra il teatro e la basilica, decidendo di demolire gli attuali fabbricati indicati nell'allegato 7 è possibilericollocare le relative funzioni non nella stessa area di sedime degli edifici esistenti, ma (rispettando le prescrizioni relative alleattività di scavo nella suddetta area e le altezzemassime) in un'area dislocata indicativamente tra teatro e basilica, al fine di garantire una maggiore razionalità e funzionalitàdell'impianto?

RISPOSTA: I fabbricati da riqualificare dovranno mantenere pressappoco la quota e la posizione attuale senza modificare la morfologia del terreno. La zona fra il Teatro e la Basilica corrisponde all’area pubblica dell’antica Tindari, sicuramente interessata da strutture e livelli archeologici (Appendice n. 3. Relazione archeologica) come confermano i saggi propedeutici alle indagini geognostiche condotti nel 2019 (Appendice n. 3. Relazione archeologica. Saggi 1 e 2, pp. 8-9, figg. 15-17). Potranno essere modificati la viabilità e i percorsi delle rampe senza alterare i dislivelli. Si rappresenta che per la realizzazione di tutti interventi, tenuto conto dell’altissimo rischio archeologico dell’area, è indispensabile che tutti gli eventuali interventi di scavo siano eseguiti secondo le modalità previste dallo scavo archeologico fino a completa esplorazione delle evidenze archeologiche che potranno affiorare. Tutte le evidenze archeologiche, sia quelle già affioranti e visibili, sia quelle che potrebbero venire in luce durante gli interventi, non potranno in alcun modo essere danneggiate ma dovranno essere valorizzate e integrate nel progetto che potrebbe essere oggetto di variante.

 

2.       DOMANDA: Prevedendo la costruzione di un nuovo edificio nella localizzazione della cd Fossa, è possibile posizionarvi anche gli spazi necessari allo stoccaggio dei materiali teatrali e ai camerini degli attori (evitando quindi la dislocazione delle suddette funzioninell'edificio indicato dall'allegato 9), al fine di garantire la prossimità al teatro?

RISPOSTA: Vedi Risposta n° 20 della Richiesta quesito n° 2 – Prot. n° 0016524 del 30.09.2020. Altresì, un unico edificio che accorpasse troppe funzioni risulterebbe troppo invasivo e poco compatibile con il decoro del sito archeologico. Inoltre i camerini degli attori potrebbero essere spostati nel nuovo edificio localizzato nella c.da Fossa ma sarebbero troppo distanti dal Teatro e, quindi, poco funzionali per gli artisti.

(Inserito in data 20.10.2020)

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Richiesta quesito n° 14 – Prot. n° 0017670 del 13.10.2020

DOMANDA: Buongiorno, Pongo un quesito a partire da quanto il bando prescrive in merito alla composizione del gruppo di progettazione. Per come capisco il gruppo di progettazione non può variare nel passaggio tra la prima e seconda fase. Tuttavia chiedo se possano essere aggiunti consulenti e collaboratori nel passaggio suddetto. Cordialmente.

RISPOSTA: Si, è possibile. Fermo restando che anche nella Fase 1 siano presenti le figure previste al punto 5.1 del Disciplinare di Gara che devono persistere nella Fase 2.

(Inserito in data 20.10.2020)

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Richiesta quesito n° 15 – Prot. n° 0017677 del 13.10.2020

DOMANDA: Spett. le Stazione Appaltante, inoltro una domanda relativa al concorso di progettazione: E' possibile avere maggiori informazioni riguardanti la "cisterna antica" situata nei pressi dell'Antiquarium? Come sipresenta esternamente? E' possibile avere una foto di dettaglio? Distinti saluti.

RISPOSTA: La cisterna antica ipogeica presente dietro l’Antiquarium non è attualmente visibile, essa è sormontata dalla riconfigurazione del secolo scorso. In calce alla presente risposta si allega la foto dello stato di fatto.

(Inserito in data 20.10.2020)

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Richiesta quesito n° 16 – Prot. n° 0017820 del 14.10.2020

DOMANDA: Salve, con la qui presente si manifestano le difficoltà nel poter espletare la progettazione e il dialogo con i professionisti del gruppo, nonché il sopralluogo.Chiediamo gentilmente una proroga per la consegna degli elaborati della fase 1 di 30 giorni.ln attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti,

RISPOSTA: Il finanziamento dell’intervento è legato a fondi comunitari che devono essere spesi entro termini rigidi, pena il non riconoscimento della spesa da parte degli enti di controllo. Tra l’altro l’emergenza sanitaria, unitamente ad altre problematiche procedurali, hanno fatto traslare nel tempo l’avvio della presente procedura, per cui non è consentito ulteriore il prolungamento dei termini.

(Inserito in data 20.10.2020)



Richiesta n° 17 - Prot. n° 0018129 del 19.10.2020

RICHIESTA: Perviene dall’O.I.C.E. – Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria, di Architettura e di Consulenza Tecnica Economica la seguente richiesta, inoltrata per conoscenza all’A.N.A.C.:

Egregio Architetto,

in relazione alla gara in oggetto, sono pervenute da parte di nostri associati, interessati a partecipare al concorso in oggetto, segnalazioni in merito ad interpretazioni restrittive riguardo ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione al concorso.

Il disciplinare di gara al punto 7 richiede l'avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi di ingegneria e architettura appartenenti alle classi e categorie E.13 e/o E.22 per gli importi meglio dettagliati nel disciplinare stesso.

Dalla lettura del disciplinare si evince, quindi, l'equivalenza tra i servizi in E.22 e quelli in E.13,anche perché quelli in E.22 hanno grado di complessità superiore (1,55) a quello dei servizi in E.13 (1,2).

E' stato posto il seguente quesito per chiarire l'equivalenza anche con le altre classi e categorie di edilizia aventi grado di complessità pari o superiore a 1,2:

(si omette per brevità il contenuto. Per la lettura si rimanda alla domanda e relativa risposta superiormente riportata nella “Richiesta quesito n° 9 – Prot. n° 0017080 del 07.10.2020”)

A nostro giudizio l'orientamento assunto non è in linea con le previsioni normative in quanto limita in maniera del tutto arbitraria la partecipazione alla procedura in oggetto disattendendo una precisa prescrizione normativa (art. 8 del D.M. 17.06.2016) e le indicazioni contenute nelle linee guida del!' Anac per i servizi di ingegneria e architettura.

Si chiede, pertanto, di pubblicare una integrazione al disciplinare di gara che evidenzi l'equivalenza delle classi e categorie dell'edilizia, così come previsto dalle norme, e di spostare il termine per la consegna degli elaborati di prima fase di almeno 15 giorni in modo da consentire ai potenziali concorrenti, esclusi per l'interpretazione restrittiva pubblicata, di partecipare al concorso.

Confidando nella piena collaborazione, La ringrazio per l'attenzione e rimango in attesa di un cortese riscontro, invio cordiali saluti.

Il Presidente.

RISPOSTA: Indirizzata all’O.I.C.E e per conoscenza all’A.N.A.C. – Prot. n° 0018291 del 20.10.2020:

            In riferimento alla richiesta a riscontro concernente l’oggetto si rappresenta che il concorso è riferito ad una progettazione da eseguirsi in un sito archeologico di notevole interesse la cui recente elevazione a “parco diffuso”, avvenuta con Decreto 11.04.2019 pubblicato in G.U.R.S. n° 28 del 14.06.2019, fa assumere al Parco Archeologico di “Tyndaris” insieme ad altre emergenze archeologiche del comprensorio la valenza di Istituto di rango superiore nel sistema regionale dei beni culturali siciliani, in quanto dotato di autonomia scientifica e di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria tese alla massima espressione nella sua fruibilità per scopi scientifici, sociali, economici e turistici.

            Nel merito la progettazione riferita al concorso in oggetto ha lo scopo di realizzare dei nuovi volumi edilizi a servizio delle attività da svolgere nel sito in questione, i quali devo essere inseriti nel contesto archeologico con dovuta cautela imposta dalla normativa di riferimento.

            Orbene, nel contemperare le scelte riguardanti la preferenza dei parametri di capacità tecnica da richiedere ai partecipanti al concorso, affinché la loro proposta progettuale risultasse idonea alla sensibilità che il luogo impone, si sono valutate le singole categorie delle opere “Edilizia” della tabella Z-1 allegata al D.M. 17.06.2016 riguardante la classificazione dei servizi per destinazione funzionale. Tale categoria è differenziata in otto destinazioni funzionali di cui solo cinque hanno la classificazione delle opere con grado di complessità uguale alla E.13, cioè pari ad 1,20, oltre alla E.22 che essendo superiore è stata comunque inclusa nella scelta operata, in quanto classe di opera consona per “destinazione funzionale” alla sensibilità progettuale che il luogo richiede, classificandosi quindi come scelta “estensiva” la stessa predispone di conseguenza all’incremento della partecipazione di concorrenti.

            Le restanti sottostanti cinque “Destinazioni Funzionali” della categoria “Edilizia” desunte dalla tabella sopra richiamata, aventi grado di complessità pari alla classe E.13 sono:

1.     Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la Mobilità;

2.     Residenza;

3.     Sanità, Istruzione, Ricerca;

4.     Sedi amministrative giudiziarie, delle forze dell'ordine;

5.     Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite.

            Appare di tutta evidenza che la progettazione di tali “Destinazioni Funzionali” non risultano aderenti alla funzione (Cultura) che deve essere svolta nel sito archeologico in questione, per cui a giudizio della Stazione Appaltante le stesse non garantiscono la capacità tecnica acquisita sufficiente per affrontare il caso in specie, in quanto carenti della specifica sensibilità progettuale necessaria che l’argomento richiede. Per cui, a tutela dell’intervento da proporre per un confacente inserimento di nuovi volumi edilizi nel sito archeologico in argomento, la scelta della capacità tecnica professionale posseduta dai partecipanti è ricaduta unicamente su quelle afferenti le categorie E.13 ed E.22.

            Ciò costituisce un profilo di tutela che garantisce la qualità progettuale da esercitare in rispetto delle emergenze archeologiche presenti nel luogo. In quanto a giudizio della Stazione Appaltante solo le classi “ID Opere E.13 ed E.22” garantiscono la specificità richiesta dal sito dove si deve esercitare l’attività progettuale, essendo l’area d’intervento soggetta alle disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. Per cui le professionalità concorrenti possono essere ammesse alla progettualità richiesta solo se oltre ad offrire le garanzie contenute al punto 5.1, ultimo periodo, del Disciplinare di Gara (che prevede tra le figure professionali coinvolte oltre all’architetto anche la presenza dell’archeologo e di ingegneri, ognuno per le rispettive competenze), possono dimostrare che il raggruppamento che li identifica abbia maturato il possesso dei requisiti richiesti dal punto 7 lettera a) e b) del Disciplinare di Gara.

            Ciò non costituisce, come sostenuto, un arbitrio o interpretazione restrittiva riguardo alla ragionevole scelta dei requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione al concorso, ma rientra nel margine di discrezionalità adottato dalla Stazione Appaltante proporzionata in caso di tutela, per un intervento in un sito archeologico come quello in questione, così come riportato nel passo della sezione “Ritenuto in diritto” del Parere ANAC n° 46 del 10.03.2011, laddove viene ricordato: (…)Al riguardo, si deve considerare che la stazione appaltante vanta un apprezzabile margine di discrezionalità nel chiedere requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica ulteriori e più severi rispetto a quelli indicati nella disciplina richiamata, con il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; (…) (Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2008, n. 3083; Cons. Stato, Sez. VI, 23 luglio 2008, n. 3655).”, e poi più avanti nello stesso parere: “Tuttavia, è ammissibile fissare nel bando di gara requisiti (non tipologicamente ulteriori, ma) più stringenti sul piano quantitativo rispetto a quelli previsti nell’elencazione legislativa (Cons. Stato, Sez. V, 7 aprile 2006, n. 1878), purché siano rispettati i citati limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo tale da non correre il rischio di restringere in modo ingiustificato lo spettro dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi, in linea con quanto stabilito dall’art. 44, par. 2 della direttiva 2004/18/CE secondo il quale i livelli minimi di capacità richiesti per un determinato appalto devono essere connessi e proporzionati all’oggetto dell’appalto stesso.”, a tale riguardo si evidenzia che la scelta operata tende a soddisfare l’allargamento dello spettro dei potenziali concorrenti, sia per la versatilità costituita dalla classe “ID Opere E.13” che garantisce un’adeguata numerosità dei professionisti ad essa appartenenti, vieppiù aumentata dell’inclusione aggiuntiva, come sopra motivato, della Classe “ID Opere E.22” la quale predispone all’incremento della partecipazione di ulteriori concorrenti e quindi allargarne la concorrenza (favor partecipationis).

            Ad abundantiam, desunti da consolidata giurisprudenza si riportano i dispositivi di sentenze in merito all’argomento che dimostrano congruamente quanto sopra sostenuto:

TAR Bologna, 08.11.2016 n. 917

(…) In linea preliminare, si ricorda che “le stazioni appaltanti hanno il potere di fissare nella lex specialis parametri di capacità tecnica dei partecipanti e requisiti soggettivi specifici di partecipazione attraverso l’esercizio di un’ampia discrezionalità, fatti salvi i limiti imposti dai principi di ragionevolezza e proporzionalità, i quali consentono il sindacato giurisdizionale sull’idoneità ed adeguatezza delle clausole del bando rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto. In definitiva, in sede di predisposizione della lex specialis di gara d’appalto, l’Amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 3 maggio 2016 n. 2185; Cons. di St., sez. V, 23 settembre 2015, n. 4440; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 2 settembre 2015, n. 11008).

Per giurisprudenza costante, nel settore degli appalti pubblici, le valutazioni tecniche della stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti (cfr., C.S. Sez. V, 17.7.2014, n. 3769).

Ciò non è riscontrabile nella fattispecie.

L’esteso margine di discrezionalità di cui beneficia la stazione appaltante connota una serie di elementi: non solo i parametri a cui agganciare la capacità tecnica delle imprese partecipanti, ma anche la ……………………………….., ovvero all’elemento tecnico (nel caso di prestazione particolarmente complessa). L’unico limite è quello della proporzionalità e della ragionevolezza che deve guidare la stazione appaltante nell’individuazione di un giusto equilibrio tale da non svilire sensibilmente o completamente l’uno o l’altro dei diversi parametri (cfr. Cons. St., sez. V, 18 giugno 2015, n. 3121; Cons. St., sez. III, 21 gennaio 2015, n. 205).

Ciò posto,il concreto esercizio di tale discrezionalità rientra nel sindacato di legittimità solo allorquando risulti, in concreto, manifestamente illogico, arbitrario, sproporzionato, irragionevole o irrazionale rispetto all’oggetto dell’affidamento, nonché evidentemente ed ingiustificatamente restrittivo della concorrenza” (T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 17 settembre 2015, n. 2815).

TAR Venezia, 18.02.2020 n. 169

(…) E’ stato, altresì, precisato che le valutazioni tecniche, incluse quelle che riguardano la determinazione della base d’asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie ovvero fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, ………………, che non evidenziano alcun manifesto errore logico o di ragionevolezza e che, comunque, non dimostrano un’impossibilità oggettiva, a carico di ogni potenziale concorrente, di presentare un’offerta, ma dimostrano semplicemente l’impossibilità soltanto per l’attuale ricorrente, di presentare un’offerta, il che è irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della procedura di gara (Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n. 6006). (…)

Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuto che le clausole della lex specialis impugnate dalla ricorrente non siano tali da impedire oggettivamente e indistintamente a tutti i potenziali concorrenti una corretta e consapevole formulazione dell’offerta, evidenziando al più una mera difficoltà soggettiva, in capo all’odierna ricorrente, di formulare un’offerta competitiva, il ricorso deve essere respinto.

Consiglio di Stato, sez. III, 13.01.2020 n. 284

(…) Né siffatta interpretazione contrasta con il principio di massima concorrenzialità, atteso che la stazione appaltante gode di massima discrezionalità nella scelta dei requisiti di capacità dei concorrenti che intende selezionare, col solo limite di non eccedere dall’oggetto dell’appalto per tipologia e caratteristiche (Consiglio di Stato sez. V, 22/01/2015, n. 259; Sez. IV, 04/06/2013, n. 3081).

 

(Inserito in data  20.10.2020)


Richiesta quesito n° 18 – Prot. n° 0018191 del 19.10.2020

DOMANDA: Si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) in riferimento al punto 7 lett. a) e b) avendo diversi servizi svolti solo nella categoria E.22 si può partecipare alla gara?

2) per quanto riguarda I'RTP, ciascun mandante deve possedere a pena di esclusione i requisiti di capacità tecnica di cui al punto 7 lett. a) e cioè sia servizi in E.13 che in E.22?

3) un mandante può avere solo requisiti in E.13 e non in E.22?

Cordialmente

RISPOSTA:

1)   Si. Così come già ampiamente espresso nel contenuto di altre precedenti risposte ai quesiti, le due categorie sono da considerarsi equivalenti. E’ comunque necessario per il requisito richiesto dal punto 7 lett. a) del “D.d.G.” di raggiungere cumulativamente l’ammontare minimo richiesto “non inferiore a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione”. Mentre per il requisito di cui al punto b) del disciplinare di gara, posseduto da almeno uno dei partecipanti al raggruppamento, l’importo minimo richiesto non è frazionabile (Vedi Risposta a Richiesta quesito n° 10 – Prot. n° 0017137 del 07.10.2020).

2)   Si, almeno uno in E.13 o in E.22.

3)   Si.

(Inserito in data 27.10.2020)

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Richiesta quesito n° 19 – Prot. n° 0018337 del 20.10.2020

DOMANDA: Spett. le Stazione appaltante, inoltro alcuni quesiti.

Relativamente al fabbricato di nuova costruzione denominato "corpo servizi":

1) cosa si intende per spazi e servizi per la ricerca scientifica? Quanti devono essere e quali dimensioni devono avere?

2) cosa si intende per laboratori di ricerca a norma?

3) cosa si intende per deposito archeologico a norma?

Ringrazio e porgo distinti saluti.

RISPOSTA:

1)         Si intendono spazi destinati a laboratori didattici, biblioteche, ad archivi di documentazione grafica e fotografica, a sale di consultazione, ecc. Le dimensioni saranno derivanti dalle scelte della progettazione che si vuole proporre

2)     Si intendono laboratori attrezzati per la fotografia e/o per il restauro con spazi per il lavaggio del materiale archeologico. Si intende che le struttura e la funzioni che si devono svolgere al loro interno, rispettino i requisiti richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e sulla normativa antincendio;

3)     Si prevede di realizzare un deposito attrezzato con contenitori/cassettiere per monete ed epigrafi e scaffalature idonee a conservare cassette in polietilene e spazi per il lavaggio del materiale archeologico. Per il riferimento “a norma”, si rimanda alla risposta precedente, ultimo periodo.

(Inserito in data 27.10.2020)

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Richiesta quesito n° 20 – Prot. n° 0018642 del 22.10.2020

DOMANDA: Si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) è possibile prevedere lo spostamento dell'antiquarium nel nuovo corpo servizi, e collocare gli uffici previsti in tale corpo nell'ex antiquarium?

2) al posto della passerella strutturale, per come sembra essere indicata, è possibile prevedere un percorso, nella stessa posizione, ma con un inserimento ambientale più soft, per esempio uno strato di stabilizzato con aggregante, con possibilità di effettuare il tragitto anche per gli ausili dedicati alle disabilità motorie o visive; solo per alcuni tratti prevedere il ricorso ad una passerella per superare le zone in cui tale percorso non è realizzabile?

3) Per quanto inerente la previsione della collocazione dei "sottoservizi soprasuolo necessari al sito archeologico" e di due scatolari continui portacavi, si può prevedere una soluzione meno invasiva?

4) si è del parere che la fruizione dei percorsi interni del parco debbano essere collegati ai nuovi accessi; tale nuovo percorso dall'esterno verso l'interno dovrebbe garantire anche l’accesso e la fruizione ai portatori di handicap. Dagli elaborati esaminati sembra necessario prevedere tale percorso di accesso e fruizione anche per i portatori di handicap. Si concorda con tale impostazione?

5) in alternativa al punto 1), per quanto riguarda I'antiquarium, si potrebbe pensare a uno spostamento parziale di alcuni pezzi nell'edificio a 3 piani, quali il fregio del teatro, per ora all'esterno, e il plastico ricostruttivo del teatro, in modo tale da recuperare più spazio espositivo e avvicinare quei reperti alla loro posizione originaria?

Cordialmente

RISPOSTA:

1)      Non è possibile spostare l'Antiquarium nel nuovo corpo servizi perché, per sua natura, è una struttura finalizzata all’esposizione di materiale archeologico e, pertanto, deve rimanere indipendente dal resto dei volumi. Inoltre, la zona dove è previsto l’Antiquarium, compresa fra il Teatro e la Basilica, si trova lungo il percorso di visita e di fruizione del sito e, pertanto, più consona alla funzione espositiva.

2)     La passerella strutturale non è vincolante nella scelta e nella forma. Eventuali ulteriori soluzioni che si vorranno proporre saranno valutate nell’ambito del criterio indicato alla Classe “A.1” del punto 9.2 del D.d.G”.

3)      Certo, ogni miglioramento è atteso.

4)      Si, la versatilità della fruizione è attesa.

5)     Attualmente non è possibile stabilirlo. La distribuzione dei reperti dipenderà dal piano scientifico che, tenendo conto dell’ampliamento dello spazio espositivo del nuovo Antiquarium, elaborerà un nuovo allestimento in base al quale potrebbe essere modificato il numero e la disposizione della maggior parte dei reperti attualmente esposti, ai quali sarà aggiunto altro materiale archeologico, presente in magazzino, proveniente da nuovi e vecchi scavi. Gli elementi della frons scenae del Teatro dovrebbero essere collocati in prossimità del Teatro. L’ubicazione dell’edificio a tre piani è abbastanza lontana dal monumento.

(Inserito in data 27.10.2020)


Richiesta quesito n° 21 – Prot. n° 0018209 del 19.10.2020

DOMANDA: Spett.le Stazione Appaltante, inoltro due domande relative al concorso di progettazione:

1) E' previsto che le tavole finali siano verticali o si lascia libertà al progettista?

2) ll perimetro romboidale indicato per l'area su cui realizzare il Corpo Servizi deve essere rispettato in maniera pedissequa o si può sforare di un minimo? Domandiamo questo perché la forma dell'area indicata è piuttosto limitante nella realizzazione del nuovo intervento. Distinti saluti.

RISPOSTA:

1)       Così come indicato al punto 9.1.3 del “D.d.G.” la tecnica rappresentativa è libera. L’unico vincolo è rappresentato dalla stampa su una sola facciata delle tavole grafiche.

2)       Si rimanda alla risposta n° 10 della Richiesta quesito n° 2 – Prot. n° 0016524 del 30.09.2020.

(Inserito in data 27.10.2020)


Richiesta quesito n° 22 – Prot. n° 0018993 del 27.09.2020

DOMANDA: Buongiorno,

A seguito delle recenti disposizioni governative riguardanti la pandemia in corso, che comprendono l'esortazione a limitare ogni tipo di spostamento sul territorio, riteniamo che sia da riconsiderare la modalità di consegna degli elaborati e dei documenti.

Difatti consideriamo del tutto inopportuno l’utilizzo di materiali cartacei, con i rischi connessi, mentre è evidente che, allo stato delle cose, è opportuno, se non doveroso, adottare la modalità di consegna in via telematica, del resto già consolidata da tempo.

Cordiali saluti

RISPOSTA: Per poter ricevere le proposte progettuali e la documentazione amministrativa attraverso la modalità di consegna telematica, secondo quanto prescritto per la “Fase 1” al punto 9 e seguenti e per la “Fase 2” al punto 12 e seguenti del “D.d.G.”, necessiterebbe che l’Amministrazione d’appartenenza fosse dotata di una piattaforma, di tipo omologata, con gestione dell’intera procedura concorsuale attraverso crittografia cifrata a garanzia di tutela dell’anonimato dei partecipanti, cosa che purtroppo non è nella disponibilità della stessa. L’utilizzo di piattaforme gestite da terze parti, non escluderebbe la potenziale inficiabilità sulla garanzia di tutela dell’anonimato da parte di malintenzionati informatici, non controllabili attivamente “ex ante” dalla Stazione Appaltante. Pertanto si è scelto di adottare le procedure convenzionali garantendo così tutti i concorrenti che potranno eventualmente verificare, in sede di seduta pubblica con partecipazione anonima, la celebrazione della gara d’appalto. Garantendo così la “limpidezza” delle operazioni di apertura dei plichi e la verifica del loro contenuto da parte dei commissari di gara. La produzione del materiale cartaceo e la documentazione a corredo da produrre da parte dei concorrenti, potrà avvenire normalmente con tutti gli accorgimenti previsti dalle prescrizioni sanitarie: come l’utilizzo di guanti, visiere o mascherine e mantenendo la distanza di almeno un metro tra operatori addetti al plottaggio o alla stampa. L’eventuale prelievo del plico da parte del corriere a domicilio eviterebbe perdipiù possibili contatti con gli addetti alla spedizione e/o lo stazionamento nei loro ambienti, evitando altresì possibili interazioni con utenti in attesa dell’espletamento dei servizi.

(Inserito in data 30.10.2020)


Richiesta quesito n° 23 – Prot. n° 0019581 del 02.11.2020

DOMANDA: ln merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale richiesti (punti 7a, 7b, del disciplinare di gara) si legge che le categorie per le quali è necessario possedere requisiti minimi sono esclusivamente E13 ed E22. Entrambe le categorie fanno riferimento alla categoria EDILIZIA.

Dalla risposta al quesito “Richiesta quesito n° 2 - Prot. n° 0016524 del 30.09.2020, punto 1”, si legge che sono necessarie tipologie di professionisti per la sottoscrizione delle proposte progettuali (Architetto, ingegnere strutturista, ingegnere impiantista, archeologo). Tale risposta contrasta con la richiesta di capacità tecniche e professionali richieste ai punti 7a, 7b, del disciplinare di gara, che si limita al solo ambito EDILIZIA. Ai punti 7a - 7b del disciplinare infatti si specifica che le tipologie di opere sono legate alla sfera dell'Edilizia (E13 -E22), senza richiedere soglie minime relative a progettazioni per quanto riguarda categorie di opere strutturali (Tipologia S) o categorie di opere impiantistiche (Tipologia l). Di conseguenza, se nel disciplinare la richiesta di requisiti di capacità tecnica si limita alla sola categoria EDILIZIA, perché nelle risposte (Richiesta quesito n° 2 - prot. n° 0016524 del 30.09.2020,  punto 1) si richiede la presenza all'interno del gruppo di progettazione di altri professionisti senza l'indicazione di soglie minime di lavori effettuati in precedenza ?

La loro presenza va comunque prevista indipendentemente dalle soglie minime che non sono indicate nel disciplinare ?

Oppure, per la partecipazione ai presente concorso è sufficiente soddisfare i requisiti E.13 – E.22, lasciando al solo vincitore del concorso l'onere di prevedere la presenza di ingegnere strutturista, ingegnere impiantista, archeologo, che comunque saranno aggiunti al gruppo di lavoro solo successivamente all'aggiudicazione del presente concorso ?

RISPOSTA: Lo scopo di quanto indicato al punto 5.1 del “D.d.G.” è finalizzato alla presenza nel gruppo di progettazione di altri professionisti (Strutturisti ed Impiantisti), ritenuti necessari fin dalla Fase 1, perché le scelte architettoniche da adottare vanno confortate da tali professionalità sin dalla loro origine, poiché la proposta progettuale da proporre attraverso la supervisione di un archeologo possa essere indirizzata ad “… essere conforme a ricevere la successiva approvazione di rito ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D.Leg.vo 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.”.

Pertanto, la presenza delle professionalità richieste è necessaria sin dalla Fase 1, anche se non ci sono soglie di riferimento.

(Inserito in data 06.11.2020)

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Richiesta quesito n° 24 – Prot. n° 0019619 del 02.11.2020

DOMANDA: Spett. le Stazione Appaltante, inoltro alcuni quesiti:

1) L'antiquarium deve essere climatizzato? Attualmente lo è?

2) Ogni edificio deve avere una climatizzazione? Se sì quali?

Distinti saluti.

RISPOSTA: L’attuale Antiquarium non è climatizzato, però quello che lo sostituisce lo dovrà essere. Più precisamente le volumetrie indicate al punto 12.1.1 in cui è prevista la climatizzazione sono quelle appartenenti alle lettere: a., b., c., e..

(Inserito in data 06.11.2020)

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Richiesta quesito n° 25 – Prot. n° 0019620 del 02.11.2020

DOMANDA: Spett. le Stazione Appaltante, inoltro un quesito:

considerato che in questo periodo, causa covid, non sono garantiti i tempi di consegna da parte dei corrieri, è possibile modificare I'opzione di consegna e accettare la data di spedizione entro la data di scadenza invece di quella di consegna? Distinti saluti.

RISPOSTA: Le indicazioni prescritte al punto 9.1.1 del “D.d.G.” sono perentorie e non possono essere modificate. Le scelte di modalità di consegna offerte da parte di corrieri di aziende di diritto pubblico o privati contemplano anche spedizioni con tempi brevi di consegna e certi, purché affidate agli stessi con adeguato anticipo.

(Inserito in data 06.11.2020)


Richiesta quesito n° 26 – Prot. n° 0020019 del 06.11.2020

DOMANDA: Buongiorno, Alla luce dell'ultimo DPCM in Lombardia, dove ha sede il mio studio, sono chiusi tutti gli esercizi e, tra questi, le copisterie. Pertanto non risulta possibile fare copie cartacee del progetto e neppure recarsi dagli spedizionieri per la relativa consegna. Torno quindi a chiedere che venga studiata l'opportuna modalità di consegna in via telematica dato che, diversamente, la consegna in forma cartacea prevista dal bando costituisce, allo stato delle cose, una discriminazione nei confronti dei concorrenti che risiedono in tutte le regioni indicate come zone rosse. Attendo con urgenza un gentile riscontro. Cordialmente

RISPOSTA: Essendo giunte diverse richieste del tenore della domanda a cui si risponde qui, unitariamente, concernenti all’impossibilità di fornirsi, come richiesto dal “Disciplinare di Gara”, dei materiali necessari per la produzione delle proposte progettuali su materiale cartaceo, per via della chiusura delle attività commerciali al dettaglio introdotta dall’art. 3, comma 4 lett. b), del D.P.C.M. del 03.11.2020 concernente le disposizioni sul contenimento del contagio in alcune aree del territorio nazionale della diffusione del Covid 19 nelle zone dichiarate “Rosse” ricadenti nelle regioni di cui all’allegato 2 dell’Ordinanza del Ministro della Salute di cui D.M. 04.11.2020; oltre alla manifestate difficoltà del rispetto dei termini perentori di consegna dei plichi contenenti le proposte progettuali da parte dei corrieri giunte anch’esse da più concorrenti; constatando che tali difficoltà di fatto impediscono il rispetto del criterio d’imparzialità esteso a tutti i concorrenti dislocati su tutto il territorio della nazione, vengono SOSPESI i termini del concorso di progettazione per un periodo di gg. 15 a partire da venerdì 06 novembre u.s., così come indicato all’art. 2 del Decreto Ministeriale citato. Tale sospensione opera finché nell’intero territorio nazionale saranno riaperte le attività al dettaglio di cui sopra, in subordine al passaggio delle zone classificate da “Rosse” ad “Arancione” nelle quali è ammesso l’esercizio del commercio al dettaglio, in modo da consentire l’approvvigionamento dei materiali necessari alla produzione delle proposte progettuali.

L’evidenza procedurale della sospensione e della successiva ripresa verrà disciplinata nella sezione “Calendario del Concorso”.

(Inserito in data 09.11.2020)


Richiesta quesito n° 27 – Prot. n. 0019711 del 03.11.2020

DOMANDA: In merito al concorso di progettazione in oggetto si richiede a codesta Stazione Appaltante il seguente chiarimento: La figura professionale dell’archeologo richiesta deve essere necessariamente dotata di partita IVA ?

RISPOSTA: Il contratto sarà stipulato con il capogruppo del raggruppamento, pertanto la liquidazione avverrà nei confronti dello stesso. La ripartizione del pagamento nei confronti dei restanti componenti sarà a cura del capogruppo. Pertanto il possesso della partita IVA da parte dell'archeologo non è essenziale per la stazione appaltante.

(Inserito in data 13.11.2020) 

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Richiesta quesiti n° 28 - Prot. 0019908 del 05.11.2020 e Prot. 0019911 del 05.11.2020

DOMANDA: ….. (omissis), volendo partecipare al concorso in oggetto, visto il DPCM 3 novembre 2020 che qui si intende integralmente richiamato, premette che:

-   il termine dello stato di emergenza é stato prorogato al 31 gennaio 2021 con D.L. 7.10.2020 n. 125;

-   il DPCM del 3.11.2020, art. 1, c. 9, lett. z), ha tra l'altro "sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private";

-   a tutt'oggi perdurano le incertezze derivanti dalle azioni in corso per contrastare la crisi pandemica ex CoVid-19 con oggettive limitazioni all'operatività professionale al fine di tutelare per salute pubblica;

tutto ciò premesso e considerato, CHIEDE la sospensione del concorso di progettazione con il prolungamento dei termini delle scadenze per un periodo pari al quello intercorrente dalla data del 3 novembre 2020 e sino allo scadere del termine dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 e, in ogni caso, sino allo scadere del termine di cui al DPCM 3 novembre 2020 fissato al 13 dicembre 2020, salvo proroghe.

Certo di un benevolo accoglimento, porge distinti saluti ….. (omissis). Grazie

RISPOSTA: L’art. 1, comma 9, lettera z) superiormente richiamato riguarda le “prove” preselettive e scritte di concorsi pubblici o privati di tipo assunzionale o riferiti all’abilitazione di professioni, escludendo dalle sospensioni quei concorsi ove è prevista la valutazione su base curriculare o in modalità telematica e non opera altresì per quei concorsi appartenenti al ramo sanitario.

Il presente Concorso di progettazione segue il riferimento procedurale attribuito ai procedimenti amministrativi, i quali sono regolamentati da termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi al suo svolgimento. Per cui tale tipologia concorsuale è assimilabile a concorsi su base curriculare, i quali come sopra evidenziato sono esclusi dalla sospensione, in quanto consiste nella mera valutazione di proposte progettuali già consegnate entro i termini di scadenza, e la partecipazione dei canditati alla seduta pubblica, che è prevista in forma aperta, è su base anonima e volontaria. Se il legislatore con il D.P.C.M. invocato avesse voluto comprendere anche le attività riferite ai concorsi della stessa tipologia riferibile al concorso in questione, avrebbe adottato lo strumento normativo promulgato nell’ambito delle norme introdotte col “cura Italia”, e cioè l’art. 103, comma 1, del D.L. 17.03.2020 n° 18 convertito con Legge 24.04.2020 n° 27.

Quanto sopra nel merito della richiesta formulata, che invoca anche ulteriori “proroghe”. Comunque si rimanda alla risposta alla Richiesta quesito n° 26 – Prot. n° 0020019 del 06.11.2020 per la finalità della richiesta che ugualmente viene raggiunta da diversa motivazione proposta, in quanto il D.P.C.M., come sopra dimostrato, non opera direttamente come sospensione di procedure amministrative ma le refluenze che ne provoca impediscono il rispetto del criterio d’imparzialità esteso a tutti i concorrenti dislocati su tutto il territorio della nazione, fin quando le condizioni muteranno come affermato nel quesito indicato.

(Inserito in data 13.11.2020)

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Richiesta quesito n. 29 – Prot. n. 0020015 del 06.11.2020

DOMANDA: Spett. le Stazione Appaltante, nel Documento di Indirizzo Progettuale, alla sezione "specifiche per impianti" si afferma che l'impianto di smaltimento delle acque nere dovrà prevedere un sistema di pompaggio in quanto il punto di allaccio alla fognatura è situato in corrispondenza della strada provinciale. Potreste indicare, con maggiore precisione, il punto di allaccio alla fognatura? Nel ringraziarvi per la disponibilità, colgo l'occasione per augurarvi una buona giornata. Cordialmente.

RISPOSTA: Il punto di allaccio alla fognatura si trova nei pressi dell'ingresso al sito archeologico. Il collettore fognario, a cui è attestato, si interrompe proprio a monte del suo allaccio, diventandone terminale senza ulteriori sviluppi lungo la strada via Teatro Greco che costeggia il sito archeologico.

(Inserito in data 13.11.2020)

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Richiesta quesito n. 30 – Prot. n. 0020080 del 06.11.2020

DOMANDA: Con riferimento al bando/disciplinare di cui in oggetto si chiedono i seguenti chiarimenti:

1) Considerata l'emergenza COVID e la difficoltà a spostarsi tra regioni considerate zona Gialla dall'ultimo DPCM si chiede se è possibile attrezzare la piattaforma per l’invio telematico delle proposte progettuali.

ln alternativa, considerato che anche i corrieri di interesse nazionale impiegano circa 72 ore per la consegna di un plico nelle isole, si chiede, al fine di evitare che concorrenti residenti in altre regioni possano essere svantaggiati, se è possibile ottenere una proroga di due giorni, tempo necessario alla consegna del plico da parte di un corriere.

2) Tra i documenti a base di gara relativi alla amministrativa compare il mod. 6 (dichiarazioni art. 80) che però non è presente nell'elenco dei modelli da compilare di cui a pag 13-14-15-16 del disciplinare. Considerato che tali dichiarazioni sono rese nel DGUE, si chiede se tale dichiarazione vada ugualmente compilata ed inserita nella busta C documentazione amministrativa.

3) Considerato che nel disciplinare di gara sono indicate come uniche categorie la E.13 e la E.22 si chiede quali percentuali debbano essere indicate per la cat. E.13 o E.22 dagli altri partecipanti al RTP che svolgono le sole attività di Progettazione strutturale ed impiantistica che non sono previste come requisito di gara.

4) Nel disciplinare di gara sono previste come figure obbligatorie un ingegnere strutturista ed un ingegnere impiantista a garanzia della qualità del progetto. Tra i requisiti previsti non compaiono le rispettive categorie professionali (S.03 S.04 IA.01, IA.O2 e IA.03). Si chiede se è legittimo individuare un RTP con tutte le figure previste dal disciplinare ma i cui requisiti nelle categorie richieste E.13 o E.22 siano ricoperti dal solo capogruppo nella loro interezza. Cordialmente

RISPOSTA:

1.     Vedi Risposta alla Richiesta quesito n. 26 – Prot. n. 0020019 del 06.11.2020;

2.     Si, va ugualmente compilata ed inserita nella Busta “C”;

3.     Si rimanda alla primo periodo della Richiesta quesito n. 10 – Prot. n. 0017137 del 07.10.2020. Ulteriormente si specifica, per il presente quesito, che non è richiesta una soglia o percentuale da parte dei componenti alla partecipazione dell’ R.T.P. riferita alla progettazione strutturale ed impiantistica, ma tali componenti devono dimostrare di aver svolto almeno una progettazione a servizio delle classi di opere richieste. Pertanto eventuali percentuali che si vorrà indicare saranno a scelta del raggruppamento.

4.     Si, fermo restando che:

-     ogni restante componente il raggruppamento possa dimostrare di aver svolto almeno una progettazione a servizio delle classi di opere richieste

-     nel caso di società, sia sempre soddisfatta la condizione espressa alla domanda 1 della Richiesta quesito n. 2 – Prot. n. 0016524 del 30.09.2020.

Va da sé che se i restanti professionisti diversi dal capogruppo abbiano svolto almeno una progettazione a servizio delle classi di opere richieste, e possono dimostrarne il requisito, i restanti presupposti dovranno essere dimostrati dal capogruppo.

(Inserito in data 13.11.2020)

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Richiesta quesito n. 31 – Prot. n. 0020086 del 06.11.2020

DOMANDA: Spett.le Stazione appaltante, l'art. 7 del disciplinare di gara del concorso di progettazione (di cui all'art. 154, comma 5, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.) per la redazione del progetto definitivo dell'area archeologica e dell'Antiquarium di Tindari (Patti), richiede, tra i requisiti di capacità tecnica e professionale, il possesso della categoria "Edilizia: E.13: Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto" con grado di complessità pari a 1,20, e/o il possesso della categoria "Edilizia: E.22. Edifici e manufatti esistenti", avente grado di complessità pari a 1,55.

Dato il principio enunciato nel capitolo V "Classi, categorie e tariffe professionali", contenuto nelle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria", già richiamato nei quesiti n. 4 - Prot. n. 0016857 del 05.10.2020 e n. 9 - Prot. n. 0017080 del 07.10.2020 e data la risposta fornita al quesito n. 17 - Prot. n. 0018129 del 19.10.2020, si chiede se il possesso della categoria "Edilizia: E.21", la quale ha grado di complessità di 1,20, pari a quella indicata per Ia categoria "Edilizia: E. 13", e rientrante nella destinazione funzionale "Edifici e manufatti esistenti", analogamente alla sopra citata categoria "Edilizia: E.22", sia valido ai fini della partecipazione della gara. Grazie. Cordiali saluti.

RISPOSTA: No, perché come risposto alla Richiesta quesito n. 9 - Prot. n. 0017080 del 07.10.2020 - ed alla Richiesta n. 17 - Prot. n. 0018129 del 19.10.2020 - tale facoltà non è consentita neanche alle altre classi di opere della categoria E.13 aventi grado di complessità pari ad 1,20, conformemente alle affermazioni ivi espresse. Oltremodo, nel caso in specie, la categoria invocata non contempla interventi su manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. a differenza dell’altra categoria alternativa ammessa, la E.22, che risulta consona per sensibilità progettuale aderente ai luoghi.

(Inserito in data 13.11.2020) 

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Richiesta quesito n. 32 – Prot. n. 0020090 del 06.11.2020

DOMANDA: Spett.le Stazione Appaltante, di seguito le esponiamo le nostre richieste:

1) Richiesta di elaborati. Lo studio della documentazione di gara ha evidenziato incongruenze tra i grafici posti a base di gara. In particolare, la planimetria dell'area (ALLEGATO 7 bis - Interventi Progettuali: Antiquarium, Uffici, camerini per gli artisti, deposito attrezzature teatro), unico documento inizialmente fornito in formato dwg, non trova corrispondenze nei grafici di sezione (ALLEGATO 5 - sezioni aree di intervento strutture) e presenta incongruenze rispetto a quanto osservabile nel rilievo fotografico.

Tale documentazione è stata integrata in data 8 ottobre, a seguito della segnalazione effettuata con faq n. 11, con una planimetria (non esaustiva, poiché riferita ad una minima parte dell'area archeologica oggetto d'intervento) che presenta nuove incoerenze con gli elaborati sopracitati. In particolare, confrontando l'elaborato integrativo con la prima planimetria fornita in formato dwg (ALLEGATO 7 bis), il blocco attualmente destinato agli uffici assume posizione/forma ed estensione diversa ed il blocco dei camerini è totalmente assente.

Per Poter soddisfare le richieste progettuali e contemporaneamente tenere conto dei numerosi vincoli presenti sull'area, servirebbero degli elaborati coerenti tra loro e che consentano di individuare in modo univoco geometrie e dimensioni degli spazi e dei volumi da riprogettare.

Infine, le aree comprese tra la via l'Monsignor Pullano ed il decumano maggiore, indicate negli elaborati a base di gara come "aree di riordino delle aree esterne", non sono rappresentate in modo fedele a quanto osservabile nel rilievo fotografico e non riportano informazioni altimetriche. Considerati l'elevatissimo rischio archeologico dell'area e la precisazione effettuata dalla stazione appaltante secondo cui "potranno essere modificati la viabilità ed i percorsi delle rampe senza alterare i dislivelli", si ritiene necessario che vengano fornite informazioni metriche relative a tali aree.

2) In riferimento alle funzioni richieste nel bando, vi chiediamo se sia possibile, pur rispettando la collocazione dei diversi volumi da voi individuata e rimanendo nell'ambito del programma funzionale da voi dettato, invertire la destinazione funzionale di alcuni edifici (servizi igienici, uffici, depositi, ecc..), al fine di migliorare le relazioni tra l'area archeologica ed i servizi ad essa associati. Ciò, mantenendo comunque invariato l'ambito dell’Antiquarium, in quanto in stretta relazione con l'area archeologica, come da voi precisato.

3) Richiesta di proroga. A Seguito delle recenti disposizioni del governo, a causa della pandemia, che ulteriormente ci limitano a spostamenti in ambito territoriale non consentendoci di poter effettuare ulteriori sopralluoghi per meglio approfondire la conoscenza dei luoghi e nel contempo di poter effettuare la consegna di persona nel giorno richiesto vi chiediamo una proroga di 24gg per poter redigere una proposta che sia consona alle vostre aspettative e per poter organizzare in tempi utili la consegna del plico in altro modo. In caso non fosse possibile potremmo suggerire la soluzione di considerare la data di spedizione e non di arrivo del plico.

RISPOSTA:

1.           Considerato l’alto rischio archeologico nell’area compresa fra via Teatro Greco e il Decumano superiore, gli interventi previsti nell’All. 4, definiti come “Aree di riordino delle aree esterne”, dovranno incidere il meno possibile nel sottosuolo ed essere contenuti nell’estensione e volumetria in modo da non risultare troppo invasivi e poco compatibili con il decoro e il contesto del sito archeologico. Le informazioni disponibili sulle quote e i rilievi sono contenute nell’All.3, nell’All. 4 e nella risposta alla faq n. 11. Eventuali e ulteriori conferme sulla congruenza degli elaborati forniti, dovrà essere verificata in situ da parte dei concorrenti.

2.           Sì, è possibile modificare la destinazione di alcuni edifici (servizi igienici e uffici) mentre è preferibile concentrare i depositi per le attrezzature per il Teatro nell’edificio indicato al n. 9 dell’All. 9;

3.           Vedi risposta alla Richiesta quesito n° 26 – Prot. n° 0020019 del 06.11.2020.

(Inserito in data 13.11.2020)

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Richiesta quesito n. 33 – Prot. n. 0020092 del 06.11.2020

DOMANDA: In merito alla passerella/percorso attrezzato:

1) Nell’all. 4 la passerella/percorso attrezzato si sviluppa per una lunghezza dall'Insula IV all' lnsula XX. Nell'all. 10, la passerella/percorso attrezzato è invece indicata dall' lnsula X all' lnsula XX. Quale dei due sviluppi planimetrici è da ritenere valido per la fase progettuale?

2) Ed inoltre: nell'all. 4 il disegno della stessa passerella risulta diverso dal disegno riportato sempre nell'all.10. Quale dei due disegni è da ritenere valido per la fase progettuale?

3) Può essere modificato parte del tracciato della passerella percorso/attrezzato, che andrebbe a sovrapporsi e coprire parte del Decumano e delle antiche mura?

RISPOSTA: E’ preferibile ritenere valido l'All. 10 che indica il percorso più breve; non è possibile sovrapporre al Decumano mediano il tracciato della passerella che dovrà snodarsi parallelamente alla strada antica evitando di danneggiare le strutture archeologiche. Comunque per la modifica del tracciato della passerella vale quanto indicato al punto 2 della Richiesta quesito n° 20 – Prot. n° 0018642 del 22.10.2020.

(Inserito in data 13.11.2020)

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Richiesta quesito n. 34 – Prot. n. 0020140 del 06.11.2020

DOMANDA: Buongiorno, volevo chiedere se:

1.     il Mod 6, dichiarazione art 80 fosse sostitutiva del Mod 2 DGUE, o se bisogna compilare entrambi;

2.     se Mod 5.b, dichiarazione integrativa al DGUE fosse da compilare (essendo che nel D.d.G. nelle Istruzioni non si fa riferimento a nessuno del due moduli, Mod 6 e Mod 5.b):

3.     Nella parte 1 del DGUE quali siano i dati relativi all'identità del committente, ovvero nome e C.F.;

Cordialmente.

RISPOSTA: Non c’è un Mod. 5.b nei documenti richiesti. Probabilmente è un refuso e si voleva indicare 2.b. In tal caso si rimanda alla risposta espressa nel successivo punto 2:

1.     Vedi risposta n. 2 della Richiesta quesito n. 30 – Prot. n. 0020080 del 06.11.2020;

2.     Si, anche il Mod. 2.b è da compilare.

3.     L’identità del Committente corrisponde a: Dipartimento dei BB.CC. e I.S. – Servizio 16 – Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina; C.F. 8001200826.

(Inserito in data 13.11.2020)

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Richiesta quesito n. 35 – Prot. n. 0020165 del 06.11.2020

DOMANDA: Spett.le Stazione Appaltante, con riferimento al disciplinare di gara del concorso di progettazione in 2 fasi relativo all’intervento dei "Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell'area archeologica e dell'Antiquarium di Tindari (Patti)" e precisamente con riferimento ai punti 7.4 e 7.b del disciplinare si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di capacita tecnico-professionali, sia possibile utilizzare servizi in classe e categorie diverse dalla E.13 ma di pari complessità, così come espressamente previsto dalle delibere ANAC del 14/09/2016 e n.138 del 2U02/2018.

A tal proposito si chiede anche un chiarimento circa quanto scritto dalla Stazione Appaltante al punto 2 del disciplinare, lì dove recita: “… La classificazione dei lavori indicati in tabella non è vincolante ai fini dello sviluppo delle proposte progettuali e costituisce mero parametro di riferimento per l'individuazione dei requisiti di partecipazione e per il calcolo dell'importo presunto dell’onorario”. Cordiali saluti

RISPOSTA: La prima parte della domanda è stata trattata ampiamente in più punti nei precedenti quesiti. Principalmente la risposta al quesito posto trova riscontro nella replica alla Richiesta n. 17 - Prot. n. 0018129 del 19.10.2020, a cui si rimanda. La seconda parte invece contiene un refuso di un concetto che sicuramente doveva essere chiarito meglio, ma che evidentemente non è stato completato nella logica in cui è stato espresso. Cioè si voleva evidenziare la discrezionalità della scelta adottata da parte della stazione appaltante nella classificazione dei lavori per chiedere i requisiti di capacità tecnico-professionali attraverso l’adozione delle categorie E.13 e/o E.22, la quale non è stata resa vincolante ad una determinata categoria proprio per il margine di discrezionalità consentitole. Motivazione poi ampiamente espressa nelle risposte ai corrispondenti quesiti soddisfatti.

(Inserito in data 13.11.2020)

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Richiesta quesito n. 36 Prot. n. 0020242 del 09.11.2020

DOMANDA: Buongiorno, con riferimento alla questione in oggetto si richiede:

In riferimento al punto “5.1 – SVOLGIMENTO DELL’INCARICO” del Disciplinare, si richiede: “Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto si ritiene opportuno che il personale tecnico sia almeno di n. 4 unità, di cui n. 1 architetto, che dovrà curare e sottoscrivere il progetto di restauro ai sensi dell’art. 52 del R.D. 23.10.1925; n. 1 archeologo; n. 1 ingegnere, che dovrà curare e sottoscrivere l’aspetto strutturale e n. 1 ingegnere che dovrà curare e sottoscrivere l’aspetto impiantistico”. Mentre risulta chiaro che l’archeologo pur rientrando all’interno dell’RTP non è soggetto a dimostrazione dei requisiti tecnici, si chiede se ciò valga anche per l’esperto impiantista, ovvero se deve rientrare già nella prima fase del concorso e se si in che misura, non essendo i requisiti professionali dei servizi impiantistici rientranti nella categoria “E” edilizia bensì “I” impianti. In tal caso si ritiene impossibile la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione da parte del tecnico impiantista rientrante nel raggruppamento da costituirsi. Si richiede pertanto la possibilità di inserire il tecnico responsabile della parte impiantistica nella eventuale successiva fase di espletamento del servizio. Grazie.

RISPOSTA: In riferimento al raggruppamento di professionisti si chiarisce che le n. 4 unità professionali devono essere identificate sin dalla Fase 1 ed i loro nomi devono essere indicati nella dichiarazione d’autore Mod. 5. I requisiti richiesti dal “Disciplinare di Gara” devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento nel suo complesso, non necessariamente in quota percentuale alla propria partecipazione, ma ogni componente deve dimostrare di aver svolto almeno un servizio attinente alla propria categoria specialistica, anche se non rientrante nella categoria Edilizia ma a servizio della stessa.

L’archeologo, che non ha ordine professionale d’appartenenza, dovrà avere comprovata esperienza nel settore dimostrando di avere svolto o partecipato ad almeno una progettazione nel campo dell’archeologia, senza obbligo di riferimento a soglie o percentuali di lavori eseguiti. A dimostrazione degli incarichi archeologici svolti, saranno accettate attestazioni rilasciate dalla Committenza di avvenuto espletamento del servizio, mediante atti riportanti: il nominativo, l’oggetto, gli importi delle opere, il periodo di svolgimento. E' preferibile, per la qualità professionale richiesta in merito alla complessità dell’intervento da eseguire, che tale professionista appartenga all’elenco nazionale dei professionisti (Fascia I) competenti ad eseguire interventi sui Beni Culturali di cui al D.M. 244 del 20.05.2019 corrispondenti ai livelli di qualificazione europea EQF8 oppure sia in possesso dei requisiti di conoscenza, abilità e competenza della figura professionale dell'archeologo (Fascia I e II ) indicati nell' All. 2 del D.M. 244 del 20/05/2019 corrispondenti ai livelli di qualificazione europea EQF7 e EQF8.

Per lo strutturista ed impiantista si rimanda alle risposte n. 3 e n. 4 della Richiesta quesito n. 30 – Prot. n. 0020080 del 06.11.2020.

(Inserito in data 13.11.2020)

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Richiesta quesito n. 37 Prot. n. 0020272 del 10.11.2020

DOMANDA: Salve, scrivo al fine di avere i seguenti chiarimenti:

1.     il modulo 5, la dichiarazione d’autore, va firmata dal solo mandatario (anche se il raggruppamento non è ancora formalmente costituito oppure devono firmare tutti i componenti del RTP?

2.     l'archeologo deve fare parte del RTP (anche se non ha partita IVA e quindi non è un operatore economico) o può essere un consulente?

3.     il giovane professionista, previsto in caso di RTP, deve compilare il dgue e comparire come operatore economico?

RISPOSTA: Tutti i componenti del raggruppamento costituiscono nel loro insieme un “operatore economico”, anche i consulenti, in quanto riunione di persone fisiche. La definizione di “operatore  economico” trova riscontro nell’articolo 3, comma 1 lettera p), del Codice dei Contratti Pubblici che prevede che un “«operatore economico» è una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi”, pertanto:

1.     La dichiarazione d’autore va firmata da tutti i componenti;

2.     Vale quanto indicato nella superiore premessa alla presente risposta. Per l’aspetto fiscale si rimanda alla Richiesta quesito n° 27 – Prot. n. 0019711 del 03.11.2020

3.     Si, al pari degli altri è un componente che, insieme agli altri componenti, costituisce un unico operatore economico: il R.T.P..

(Inserito in data 13.11.2020)

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Richiesta quesito n. 38 Prot. n. 0020346 del 10.11.2020

DOMANDA: Scriviamo in merito al quesito n° 26 – Prot. n° 0020019 del 06.11.2020 e alla sospensione dei termini per il concorso in oggetto.

Siccome siamo pronti per la consegna e non riscontriamo difficoltà nella spedizione domandiamo se sia possibile comunque spedire il plico contenente gli elaborati richiesti e se il medesimo verrà accettato dalla Soprintendenza.

A causa dell'incertezza nelle tempistiche di ripresa del concorso infatti non vorremmo rischiare di perdere di vista il giorno in cui riprenderanno a decorrere i 12 giorni residui rischiando di spedire in ritardo e non arrivando entro i nuovi termini che verranno fissati.

RISPOSTA: La sospensione del concorso riguarda solo il termine di presentazione delle proposte progettuali. La ricezione da parte della Stazione Appaltante in epoca precedente al nuovo termine, che verrà indicato successivamente alla ripresa delle procedure nella sezione “Calendario del Concorso”, risulta sempre possibile.

(Inserito in data 13.11.2020)



Richiesta n° 39 - Prot. n° 0019501 del 02.11.2020

RICHIESTA: Perviene dallo Studio Legale della “Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi professionisti iscritti lnarcassa” la seguente richiesta:

In nome e per conto della Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti lnarcassa, con sede in Roma, via Salaria n.229, per avere ricevuto espresso mandato dal suo Presidente, si fa presente quanto segue. Ai sensi dell'art. 4 dello statuto “La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili debbono essere utilizzati per realizzare i fini istituzionali. La Fondazione si propone in via prioritaria di porre in essere ogni attività utile o necessaria alla tutela dell'interesse collettivo, alla promozione, sviluppo e sostegno della figura dell'architetto e dell'ingegnere che esercita la libera professione in forma esclusiva. Tale scopo verrà svolto tramite il raggiungimento dei seguenti macro obiettivi;

omissis

4. Propone attività, servizi e soluzioni utili per le diverse problematiche del libero professionista. Tali macro obiettivi saranno realizzati ponendo in essere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività;

§ Tutela dell'interesse collettivo dei liberi professionisti attraverso ogni più opportuna iniziativa precontenziosa (istanza di parere all'Anac, diffida al ritiro in autotutela, etc.) o contenziosa (ricorso giurisdizionale) volta a contrastare l'attività delle amministrazioni che risultasse affetta da vizi di legittimità pregiudizievoli degli interessi della categoria di cui la Fondazione è ente esponenziale.

Omissis".

Col bando in oggetto Codesta Amministrazione intende affidare un concorso di progettazione in due fasi. Sennonché, tale bando risulta certamente illegittimo per almeno due ordini di ragione.

“I” - Nel disciplinare è previsto che il concorso si svolgerà secondo le modalità previste dall'art. 154, co. 5, del Codice. A mente del citato comma, “Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilità e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilità per la parte strutturale ed impiantistica. Il bando può altresì prevedere l'affidamento diretto dell'incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo”. Orbene, negli atti di gara non è specificato il perché Codesta Stazione Appaltante abbia prescelto tale procedura speciale, in luogo delle procedure ordinarie previste dal Codice (procedura aperta o ristretta). Invero, tenuto anche conto del rilevante importo del premio previsto in favore del primo classificato (€ 286.343,11), ed avuto riguardo al fatto che l'intervento da progettare ha ad oggetto un'area archeologica, la motivazione circa la volontà di procedere tramite concorso di progettazione risulta ancor più necessaria. La mancanza della motivazione, ovvero l’omessa indicazione delle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad adottare l'atto, costituisce, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 241/90, un vizio del provvedimento che può portare al suo annullamento per violazione di legge. Sul punto, “l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi è inteso dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato secondo una concezione sostanziale/funzionale, nel senso che esso è da intendersi rispettato quando l'atto reca l'esternazione del percorso logico-giuridico seguito dall'amministrazione per giungere alla decisione adottata e il destinatario è in grado di comprendere le ragioni di quest'ultimo e, conseguentemente, di utilmente accedere alla tutela giurisdizionale, in conformità ai principi di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione" (Cons. Stat., sez. V, sent. n. 245712017).

“II” - Sotto diverso ma concorrente profilo v'è che, dalla verifica del calcolo della base d'asta predisposto da Codesta Amministrazione, risultano mancati diverse voci del d.m. parametri. Si fa riferimento, nello specifico, alle voci QbII.02, QbII.07, QbII.12, QbII19 e QbIII.04. Ciò ha determinato una indebita riduzione della base d'asta. A mente della costante giurisprudenza amministrativa “va annullato il bando di gara in cui è individuato il prezzo posto a base d’asta in maniera del tutto incongrua, rendendo impossibile la remunerazione per l’imprenditore che avesse deciso di partecipare alla gara” (Tar Sicilia, Palermo, sez. III, n. 909/2008). Ancora, ”Deve riconoscersi la possibilità di ricorrere al giudice, anche in mancanza della presentazione di un'offerta di gara, ogni qualvolta si intenda far eliminare una condizione sicuramente lesiva del proprio interesse a partecipare alla gara stessa (nella specie, l'incongruità del prezzo posto a base d'asta a fonte del servizio richiesto)” (Tar Aosta, sez. I, n. 37/2009). Infine, "Benché la stazione appaltante sia dotata di una ampia discrezionalità, da esplicarsi nei limiti legalmente prestabiliti, nell'individuazione degli elementi caratterizzanti un qualsiasi appalto di servizi, in particolare le prestazioni che devono essere richieste agli offerenti, le loro modalità di esecuzione e il prezzo che verrà corrisposto per l'esecuzione dei servizi richiesti, e ciò come diretta conseguenza, oltre che del potere discrezionale amministrativo, anche della circostanza che nessun operatore privato è obbligato a contrarre con l’Ente pubblico interessato allo svolgimento del servizio, tuttavia il legislatore ha previsto dei temperamenti alla libertà di scelta dell’Amministrazione appaltante sia per assicurare il rispetto di finalità di carattere sociale – come la garanzia del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di categoria e la tutela della sicurezza dei lavoratori, il rispetto delle norme a tutela dei disabili, ecc. – sia per garantire le imprese operanti nel mercato, attraverso il mantenimento di una corretta dinamica concorrenziale (nel caso di specie, è emersa la non regolare individuazione, da parte della stazione appaltante, dei corretti criteri per la predisposizione del bando di gara, che ha determinato l’individuazione del prezzo posto a base d’asta in maniera del tutto incongrua)” (TAR Puglia, Bari, sent. n. 915/2013). Peraltro, l'art.19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017 ha introdotto il c.d. principio dell' “equo compenso”, dapprima previsto solo per la professione forense, successivamente, in sede di conversione, esteso (co. 2) a tutti i professionisti lavoratori autonomi, dunque anche agli architetti ed ingegneri. A lume del co. 3 dell'articolo in commento “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Le stesse Linee Guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera n. 417/2019, prevedono che “Al fine di garantire il principio dell’equo compenso, fermo restando quanto indicato alla Parte VI, punto 1.10, al professionista non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell’importo a base di gara”. A lume della sentenza n. 1507/2018 del TAR Calabria, "Più significativamente' la L. 4 dicembre 2017, n. 172, nel convertire d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, vi ha inserito I'art. 19-quaterdecies, il quale, al comma 3, stabilisce che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

Il compenso si intende equo, ai sensi del comma 2 dell’art. 13-bis L. 31 dicembre 2012, n° 247, che proprio il citato art. 19-quaterdecies ha introdotto e reso applicabile a tutti i professionisti, se è proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione. Le ricordate disposizioni, non direttamente applicabili – lo si ribadisce – alla vicenda in esame, nondimeno lasciano emergere come nell’ordinamento vi sia un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Non a caso, l'art. 35 Cost. tutela il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni” mentre il successivo art. 36, nell'occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro”. La remunerazione prevista per il servizio non può certamente ritenersi equa. Tanto premesso, si intima e diffida Codesta Amministrazione a voler annullare in autotutela il bando in oggetto o, comunque, a volerlo emendare dalle illegittimità rilevate, entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente. Si avverte che, in caso di perdurante inerzia, si procederà senza ulteriore avviso alla notifica di un esposto all’ANAC. Distinti Saluti.

RISPOSTA: Indirizzata allo Studio Legale della Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi professionisti iscritti lnarcassa, alla stessa Fondazione e per conoscenza all’A.N.A.C. – Prot. n° 0020589 del 12.11.2020:

In riscontro alla comunicazione marginata, assunta al protocollo della Scrivente al n° 0019501 del 02.11.2020, con riferimento al primo quesito posto si rappresenta che questa Stazione Appaltante nella documentazione di gara ha puntualmente richiamato in più punti, il disposto normativo che ha condotto alla scelta del “Concorso di Progettazione” invocato ai sensi dell'art. 154, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., preliminarmente approvato dal Superiore Dipartimento in indirizzo che ha autorizzato la spesa, come di seguito specificato.

              Infatti nella “Premessa” contenuta nel D.I.S.A. – “Documento delle Indicazioni della Stazione Appaltante”, viene evidenziata tale scelta al penultimo capoverso di tale premessa, che di seguito viene riportata: “Ricorrendo la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 23, comma 2, del “codice dei contratti pubblici” al fine di individuare il soggetto a cui affidare la progettazione dei “Lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area archeologica e dell’Antiquarium di Tindari (Patti)” si applicano le procedure concorsuali di cui all’art. 154, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016 e ss.mm.ii.

              Altresì, anche se il disciplinare di gara ha lo scopo di regolare solo le modalità di svolgimento della procedura di gara, al primo capoverso del punto 3 del “D.d.G.” viene richiamata la modalità concorsuale adottata, la cui autorizzazione sottostante alla procedura di legittimità della spesa risulta verificata dall’organo di controllo preposto, rappresentato nel caso in specie dalla Ragioneria Centrale dei BB.CC. e I.S. Tale informazione trova collocazione all’ultimo capoverso della penultima pagina del disciplinare.

              Vieppiù tali riferimenti autorizzativi, quali parametri fondamentali da porre in evidenza ai concorrenti, trovano collocazione nella premessa del “Calendario del Concorso”, pubblicato nel sito per l’accesso elettronico alle informazioni del concorso laddove, dopo i riferimenti amministrativi che autorizzano la spesa, al capoverso successivo viene richiamato il disposto di cui all’art. 23, comma 2, del “codice dei contratti pubblici” che consente di adottare il comma 5 dell’art. 154 invocato.

              Orbene, l’art. 23, comma 2, dispone che: “Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalità interne, …… o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156”. Tale facoltà è preliminare alla scelta conseguente delle stazioni appaltanti che ne vogliono ricorrere, in quanto soddisfa la motivazione richiesta dal comma 5 dell’art. 154 in questione: “Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all'esperimento di un concorso in due fasi ….”. Ma la Scrivente, oltre alla facoltà normativa, ha adottato tale scelta per un motivo concreto derivante dalle ripercussioni del contenimento della spesa pubblica adottata dall’Amministrazione Regionale nel corso degli anni, le cui ripercussioni hanno causato un depauperamento di personale che unito ad una mancanza di avvicendamento di attrezzature specialistiche, non hanno consentito più la produzione progettuale attesa sottoposta alla disciplina delle disposizioni comunitarie. Per cui, in qualità Stazione Appaltante beneficiaria della spesa, come Ufficio periferico del Dipartimento dei BB.CC. e I.S. è stata chiesta allo stesso la relativa autorizzazione alla procedura di cui infra. Quest’ultimo opportunamente valutate le ragioni ha inserito tali motivazioni nelle premesse del D.D.G. 6273 del 23.12.2019 che ha autorizzato la spesa. Tale provvedimento, di norma, è stato ulteriormente avallato dall’organo di controllo superiormente citato, a cui ne è sottoposto, il quale così ha reso legittima l’esecutività della spesa. Tale Decreto, la cui citazione è “ridondante” in più punti della documentazione concorsuale, è reso pubblico e consultabile sul sito Dipartimentale la cui individuazione è allibrata per anno, mese e numero di provvedimento. La Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina, quale beneficiario della spesa ricevuto il Decreto ha l’onere di curare la realizzazione dell’opera così finanziata (art. 6 del Decreto citato).

              In riferimento al secondo quesito posto nella comunicazione a riscontro, che sottolinea la mancanza nel computo di alcune voci mancanti ed afferenti al D.M. parametri, che determinerebbe un incremento della base d’appalto, si rappresenta che: così come stabilito dall’art. 24, comma 8 secondo periodo, del “codice dei contratti pubblici” che così recita: “I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell'affidamento.”, il valore assunto come base d’appalto per il Concorso è stato desunto non da un progetto, che ancora non c’è e per il quale è stato bandito tale Concorso, bensì da una valutazione comparativa sommaria derivante da una stima della composizione dei lavori a base d’asta da eseguire nel successivo appalto congiunto.

              Il valore complessivo delle competenze professionali, così come calcolate, a giudizio della Stazione Appaltante appare congruo in considerazione che la progettualità complessiva richiesta, composta dal Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e dal Progetto Definitivo, non sarà oggetto di ribasso d’asta in sede di gara (stante che sarà prescelta la migliore proposta progettuale, quindi un giudizio di qualità e non un valore economico aggiudicatario), ma risulta già determinata nel suo valore il quale costituisce l’importo a base d’appalto non ribassabile.

              Tale indicazione risulta puntualizzata al punto 8, secondo periodo del “D.d.G.” e rappresenta una condizione contrattuale che se accettata, con la presentazione della proposta progettuale, non può essere discussa perché ne rappresenta una condizione vincolante alla partecipazione al concorso. Se un potenziale concorrente non accettasse tale condizione non parteciperà alla competizione concorsuale.

              L’eventuale “pretesa economica aggiuntiva” rappresenterebbe così un’ammissibile seppur minima “detrazione”, come sopra motivata, dalla base di riferimento del computo relativo agli oneri professionali posto a base d’appalto, rientrante nei poteri discrezionali della Stazione Appaltante.

              Per opportuna conoscenza si rappresenta che a decorrere dal 04 novembre u.s. il RUP del presente procedimento è l’arch. Giuseppe Natoli, nominato con prot. n° 0019321 del 29.11.2020, in quanto in pari data il precedente RUP arch. Giacomo Mantineo è stato collocato in quiescenza. Tale avvicendamento è stato pubblicato sul sito per l’accesso elettronico alle informazioni del concorso in questione.

(Inserito in data 13.11.2020)


Richiesta quesito n° 40 - Prot. n° 0020737 del 13.11.2020

DOMANDA: Spettabile Soprintendenza, in merito alla sospensione dei termini concorsuali domandiamo gentilmente di chiarire se sia possibile comunque inviare il plico contenente la documentazione per la partecipazione al suddetto concorso in quanto abbiamo terminato l’elaborazione.

Siamo infatti pronti per la spedizione e non vorremmo che da qui a breve nuovi DPCM a livello nazionale impedissero la spedizione, attualmente possibile dalla nostra regione.

Riteniamo di non trarre alcun vantaggio dalla spedizione, infatti il nostro plico sarebbe protocollato, come quelli già pervenuti, in attesa della ripresa del concorso.

Visto che abbiamo già inoltrato giorni addietro richieste di chiarimenti in merito, domandiamo che venga data a breve una risposta chiarificatrice.

RISPOSTA: Si precisa che al punto 13, primo periodo, del “D.d.G.” è stabilito un termine massimo di 7 di giorni per dare risposta ai quesiti posti. Tale termine, necessario per la formulazione della risposta, decorre dalla data di acquisizione al protocollo della richiesta del quesito ed è dovuto a motivi di organizzazione interna, in quanto la risposta risultante una volta indirizzata al gruppo di lavoro afferente concorso deve essere da questo formalizzata e condivisa.

Nel merito della presente domanda si rimanda alla risposta alla Richiesta quesito n. 38 Prot. n. 0020346 del 10.11.2020.

(Inserito in data 16.11.2020)


Richiesta quesito n° 41 - Prot. n° 0020815 del 16.11.2020

DOMANDA: In riferimento a quanto in oggetto si pone il seguente quesito: Vista la sospensione a partire dal giorno 06.11.2020 dei termini della procedura concorsuale, si chiede di confermare la possibilità di invio delle tavole di concorso da parte dei partecipanti nel periodo che precede la ripresa ufficiale dei termini.

RISPOSTA: Si, si conferma tale possibilità.

(Inserito in data 23.11.2020)

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Richiesta quesito n° 42 - Prot. n° 0021160 del 19.11.2020

DOMANDA:

1. ln riferimento al punto "12.1.1 OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO" lettera f) i percorsi all'interno dell'area archeologica devono essere a raso, a passerella, oppure la scelta è a discrezione del progettista?

2. ln riferimento all'Allegato 3, il percorso segnato con la lettera “C” e il belvedere segnato con la “E” sono oggetto di concorso?

RISPOSTA:

1. I percorsi all’interno dell’area archeologica devono essere a raso.

2. Sì. Nell’ambito della riqualificazione dei percorsi di visita, nell’All. 3 il percorso denominato “C”, pertinente al Parco Archeologico di Tindari, corrisponde a una strada sterrata che passa all’esterno dell’area archeologica. Il fondo stradale del percorso, soprattutto nel tratto iniziale in località Roccafemmina, necessita di sistemazione così come lo spiazzo del Belvedere, contrassegnato con la lettera “E”.

(Inserito in data 23.11.2020)

 


Richiesta quesito n° 43 - Prot. n° 0021722 del 25.11.2020

DOMANDA: Spett.le Stazione Appaltante, scrivo per rivolgere i seguenti quesiti:

1.     I costi di demolizione sono da ritenersi inclusi nell'ammontare dei 3.392.269,35 indicati?

2.     Si potrebbero indicare i costi al mq. previsti per le opere di demolizione?

3.   E' possibile prevedere un'inversione dei volumi dell'Antiquarium e del blocco uffici, prevedendo il nuovo Antiquarium nell’area in cui,                             attualmente, si prevedono gli uffici, e viceversa?

Cordiali Saluti.

RISPOSTA:

1.     Si, l’importo comprende tutti i lavori da porre a base d’asta nel successivo appalto congiunto.

2.     I costi di demolizione, di norma, vanno computati al m3 vuoto per pieno. Per i prezzi si rimanda al Prezzario Unico Regionale:

-     adottato con D.A. n. 04/GAB del 16/01/2019 e pubblicato su S.O. n. 1 della G.U.R.S. 01.02.2019 n. 05;

-     rettificato in alcune parti con D.A. n.10/GAB del 06/03/2019 e pubblicato a pag. n. 49 della G.U.R.S. 15.03.2019 n. 12;

-     prolungato nella sua validità al 31.12.2020 con D.A. 08.01.2020 e pubblicato a pag. n. 19 della G.U.R.S. del 17.01.2020 n. 3;

-     integrato con D.A. 07.07.2020, per l’Inserimento dei Prezzi Covid-19, e pubblicato a pag. n. 41 sulla G.U.R.S. del 24.07.2020 n. 40;

ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell’articolo 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13.

Comunque i prezzi di riferimento per le demolizioni risultano riepilogati nel capitolo “1.3 Demolizioni”, sempre se al suo interno l’individuazione di una voce di prezzo risultasse confacente con la stima che si vuole adottare. Tuttavia in tale capitolo non è presente una voce di prezzo con demolizioni da realizzarsi all’interno di un area archeologica, per cui la stessa necessiterebbe una valutazione ad hoc, stante che l’analisi di tale prezzo dovrebbe considerare le complicanze derivanti dall’aumento dei tempi d’intervento dei mezzi di manovra all’interno del sito archeologico, dovuto alle inevitabili cautele da adottarsi. 

3.  Non è possibile prevedere un’inversione dei volumi perché l‘attuale posizione dell’Antiquarium lungo il Decumano superiore, compresa fra il Teatro e la Basilica, è stata concepita per creare un diretto e immediato rapporto fra il sito archeologico e il materiale esposto. Il fabbricato si trova lungo il percorso di visita e di fruizione del sito e, pertanto, più consona alla funzione espositiva e alla fruizione da parte dei visitatori. Inoltre, la superficie del blocco Uffici (ALL. 7, n. 2), inferiore a quella dell’Antiquarium, penalizzerebbe la nuova esposizione e non darebbe il giusto risalto ai materiali archeologici. L’intervento di demolizione e ricostruzione dell’Antiquarium è stato pensato proprio per ampliare e migliorare la superficie espositiva nonché per incrementare il numero dei reperti presenti con altro materiale proveniente da nuovi e vecchi scavi.

Inoltre, la realizzazione della stessa volumetria nella zona del blocco Uffici, aumenterebbe notevolmente il rischio connesso al rinvenimento di evidenze archeologiche durante gli scavi che ritarderebbero l’opera e potrebbero, addirittura, comprometterne la realizzazione.

(Inserito in data 01.12.2020)


Richiesta quesito n° 44 - Prot. n° 0022201 del 01.12.2020

DOMANDA: In riferimento al punto 12.1.1 “OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO”, lettera g), circa le coperture da realizzare nelle aree mosaicate, gli spazi devono essere compartimentati o aerati? E se compartimentati, che temperatura devono avere? Deve essere prevista una climatizzazione forzata?

RISPOSTA: Le coperture delle aree mosaicate a Cercadenari indicate nell'All. 10, nn. 7 e 8, non devono essere compartimentate, tuttavia la loro ampiezza deve essere tale da garantire la salvaguardia dei mosaici.

Le coperture riferite all'Insula IV (All. 8 – terme, ambienti B4, B6 e B7) devono tener conto delle strutture murarie degli ambienti parzialmente e/o totalmente conservate in elevato senza prevedere climatizzazione.

(Inserito in data 04.12.2020)

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Richiesta quesito n° 45 - Prot. n° 0022377 del 02.12.2020

DOMANDA: Salve, sono un ingegnere abilitato nella seconda sessione nel 2015, avendo fatto la prima prova scritta il 18.11.2015 e l’ultima prova orale nel marzo 2016. Posso partecipare alla procedura in oggetto nel ruolo di giovane professionista?

RISPOSTA: Il presente quesito trova indicazione nel 6° capoverso e segg. del punto 4.1 del Disciplinare di Gara.

(Inserito in data 04.12.2020)


Richiesta quesito n° 46 - Prot. n° 0022618 del 04.12.2020

DOMANDA: Buongiorno, volevo chiedere cosa bisogna inserire all’interno del DGUE in merito al codice progetto nella voce: Codice progetto (ove l’appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei), Cordialmente.

RISPOSTA: L’indicazione per tale risposta trova riscontro al punto II.2.13 del Bando di Gara pubblicato in G.U.U.E., la cui stesura integrale risulta allegata al punto 1 dei Documenti del Concorso.

(Inserito in data 09.12.2020)


Richiesta quesito n° 47 - Prot. n° 0023423 del 15.12.2020

DOMANDA: Buongiorno, Si chiede se l’archeologo debba compilare il DGUE oppure possa comparire solo come consulente, Grazie per l’attenzione.

RISPOSTA: Il DGUE è un'autodichiarazione sulle capacità e sulla idoneità di un o.e. per una procedura di appalto pubblico, da presentarsi in via preliminare in luogo di prove documentali per il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle procedure di appalto pubblico nell'UE.

Dalle istruzioni per la “Compilazione del documento di gara unico europeo” pubblicato nell’Allegato 1 della G.U.U.E. L3 del 06.01.2016, si rileva al 18°capoverso:

“L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacità di uno o più altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti (14) per ciascuno dei soggetti interessati”.

(14) Cfr. parte II, sezione C.

(Inserito in data 17.12.2020)

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Richiesta quesito n° 48 - Prot. n° 0023425 del 15.12.2020

DOMANDA: Buongiorno, con riferimento alla questione in oggetto si richiede: Di specificare se anche per il giovane professionista è richiesta la dimostrazione di aver effettuato almeno un lavoro similare all'opera oggetto di concorso o se, come da D.Lgs. 50/2016, è esonerato dall'avere requisiti o lavori pregressi proprio in quanto giovane professionista. Grazie.

RISPOSTA: Ai sensi dell’art. 4, comma 1 ultimo periodo, del D.M. 02.12.2016 n° 263, i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti, come peraltro specificato al terz’ultimo c.v. del punto 4.1 del “D.d.G.”. Pertanto non risulta necessario dimostrare che il giovane professionista abbia effettuato almeno un lavoro similare all'opera oggetto di concorso.

(Inserito in data 17.12.2020)


Richiesta quesito n° 49 - Prot. n° 0024122 del 21.12.2020

DOMANDA: Spett.le Stazione Appaltante, si domanda se, alla luce del nuovo D.L. 172/2020 il quale prevede limitazioni in tutta Italia fino al 06 gennaio 2021, è prevista la sospensione di termini di scadenza del concorso in oggetto. Grazie.

RISPOSTA: No, non è prevista la sospensione di termini di scadenza del concorso in oggetto, ne è consentibile alcuna ulteriore proroga dei termini di scadenza, per le motivazioni già espresse alla Richiesta quesito n° 16 – Prot. n° 0017820 del 14.10.2020.

(Inserito in data 28.12.2020)

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Richiesta quesito n° 50 - Prot. n° 0024289 del 23.12.2020

DOMANDA: In considerazione degli ultimi sviluppi in merito al decreto 18 dicembre 2020, il quale arreca disagi nella parte conclusiva dell’elaborazione delle buste concorsuali si esorta la Spett.le Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali della città di Messina al rinvio della data ultima di partecipazione al Concorso. Distinti Saluti.

RISPOSTA: Ove il quesito posto si riferisse agli eventuali disagi legati al recapito dei plichi contenenti le proposte progettuali si precisa che la disposizione normativa richiamata non inibisce l’attività dei corrieri nazionali, che risulta operativa sia per la consegna presso il loro sito che per il ritiro al domicilio dei plichi stessi da consegnare presso la Stazione Appaltante entro il nuovo termine del 28 dicembre p.v., già prorogato di 41 gg. rispetto all’originaria scadenza. Pertanto non è prevista, ne è consentibile, alcun ulteriore rinvio dei termini di scadenza per le motivazioni già espresse alla Richiesta quesito n° 16 – Prot. n° 0017820 del 14.10.2020.

(Inserito in data 28.12.2020)

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Richiesta quesito n° 51 - Prot. n° 0024352 del 23.12.2020

DOMANDA: In relazione alla procedura in oggetto si chiede la sospensione del termine di scadenza del concorso di progettazione in due fasi “Progetto di Riqualificazione e Valorizzazione dell’Area Archeologica e Antiquarium di Tindari (ME)” alla luce delle nuove disposizioni previste dal Decreto Legge del 18 dicembre 2020 n. 172. Cordiali Saluti.

RISPOSTA: Per la risposta si rimanda alla Richiesta quesito n° 50 - Prot. n° 0024289 del 23.12.2020.

(Inserito in data 28.12.2020)

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Richiesta quesito n° 52 - Prot. n° 0024448 del 23.12.2020

DOMANDA: Buon pomeriggio, …. relativamente al "Concorso di progettazione in due fasi per i lavori di Riqualificazione e Valorizzazione dell'area archeologica e dell'antiquarium di Tindari, a seguito del presente avviso pubblicato sul sito: http://www.soprintendenzabbccaamessina.it/tindari - riportante: "Constatata la favorevole mutazione di nuove condizioni epidemiologiche, confermata dalle relative Ordinanze e Comunicati del Ministero della Salute che hanno escluso da tutto il territorio nazionale l’applicazione delle disposizioni restrittive di cui all’art. 3, comma 4 lettera b) D.P.C.M. del 03.11 2020, essendo pertanto consentito l’esercizio delle attività commerciali al dettaglio in tutte le regioni italiane viene ripristinata conseguentemente la possibilità a tutti i concorrenti di fornirsi dei materiali necessari per la produzione delle proposte progettuali su materiale cartaceo per cui, SI CONFERMA, che a decorrere dal 13 Dicembre RIPRENDE la procedura concorsuale sospesa il 06 novembre u.s.. … ll nuovo termine di ricezione delle proposte progettuali precedentemente previsto per il 17 novembre u.s., derivante dall’applicazione del conteggio aggiuntivo alla ripresa delle procedure concorsuali dei rimanenti 12 (dodici) giorni utili per la conclusione Fase 1 scadrebbe giorno 25 Dicembre, che essendo giorno festivo come pure i due successivi, il nuovo termine di ricezione delle proposte progettuali risulta fissato per giorno 28 Dicembre p.v. ".

Avendo riscontrato una difficoltà delle società, sia pubbliche che private, nell'invio dei Plichi entro il 28 Dicembre (pur avendo consegnato i pacchi in data utile) per via della zona rossa imposta dal DECRETO NATALE 2O2O; nello specifico Poste Italiane dal 24 al 27 Dicembre non effettuerà consegne nel rispetto del decreto. SI CHIEDE a codesta Soprintendenza di voler prendere atto della situazione e di considerare la data di spedizione come quella utile all’accettazione dei plichi o di rinviare di qualche giorno la ricezione delle proposte progettuali nel “rispetto del criterio d'imparzialità esteso a tutti i concorrenti dislocati su tutto il territorio nazionale”. Ringrazio per la cortese attenzione e porgo Distinti Saluti.

RISPOSTA: Per la risposta si rimanda alla Richiesta quesito n° 50 - Prot. n° 0024289 del 23.12.2020, affermando ulteriormente che se, come riferito, i corrieri di società pubbliche riferiscono di non garantire la consegna di plichi urgenti, le società private risultano più confacenti a tali condizioni se consegnati alle stesse con adeguato termine di ricezione, oltremodo programmabile negli ulteriori 41 gg. di proroga concessi per l’emergenza epidemiologica. Comunque la ricezione dei plichi è garantita dalla Stazione Appaltante mentre l’ammissione degli stessi al concorso di progettazione sarà di pertinenza della Commissione di Gara.

(Inserito in data 28.12.2020)


Richiesta quesito n° 53 - Prot. n° 0024506 del 24.12.2020

DOMANDA: Gent.ma Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, in merito al concorso di progettazione in due fasi per la redazione del "Progetto di Riqualificazione e Valorizzazione dell'area Archeologica e Antiquarium di Tindari nel comune di Patti (ME)" - CUP: (G41816000190006) Caronte (Sl_1_18168) SIOPE (U.2.02.01.10.999) CIG (8431220ED5), è noto che il nuovo termine di ricezione delle proposte progettuali risulta fissato per giorno 28 Dicembre p.v.. Si voglia far presente però che, alcuni corrieri hanno evidenziato l'eventualità di ritardi nel trasporto e nella consegna dei pacchi, nonostante sia stata nostra premura provvedere ad inviare la documentazione nei tempi stabiliti. Si chiede pertanto a codesta Stazione Appaltante, di ritenere valida la data di invio del plico contenente la documentazione di gara. ln attesa di un Vostro gentile riscontro, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA: Per la risposta si rimanda alla Richiesta quesito n° 52 - Prot. n° 0024448 del 23.12.2020.

(Inserito in data 30.12.2020)

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Richiesta quesito n° 54 - Prot. n° 0024442 del 23.12.2020

DOMANDA: Spett.le Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina, in ordine al concorso di progettazione in due fasi "Progetto di riqualificazione e valorizzazione dell'area archeologica e Antiquarium di Tindari (ME), in considerazione del D.L. n. 172 del 18/12/2020, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, si chiede di valutare l’opportunità di sospendere la procedura concorsuale fissando altro termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali previsto per il 28/12/2020. Cordiali Saluti.

RISPOSTA: Per la risposta si rimanda alla Richiesta quesito n° 49 - Prot. n° 0024122 del 21.12.2020.

(Inserito in data 30.12.2020)


Richiesta chiarimento n° 55, posta all’interno del Verbale n° 01/1 del 04.01.2021

A maggior chiarimento di quanto rilevato in seduta pubblica col Verbale n° 01/1 del 04/01/2001, in riferimento al quint’ultimo capoverso che si riporta per esteso: “Un soggetto intervenuto nella seduta pubblica della gara chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: “I plichi identificati con i numeri 3, 8, e 19 contenendo una sola copia dell’elaborato grafico non risultano rispettosi di quanto prescritto nel paragrafo 9.1.3 del disciplinare di gara che richiede due copie”; interpretando tale osservazione come richiesta di chiarimento posta alla Commissione di Gara, non potendo essere il Verbale di Gara il luogo dove esprimere il contraddittorio per l’eventuale replica all’osservazione posta, si ritiene utile pubblicare tale replica nella presente Sezione “Quesiti, Richieste di Chiarimenti e Risposte – Fase 1”.

Trattandosi di chiarimento espresso dalla Commissione di Gara successivamente all’emissione del Verbale n. 01/1 del 04.01.2021, preliminarmente all’inizio delle Sedute Riservate, la Commissione di Gara intende replicare all’osservazione posta attraverso il Verbale del 05.01.2021, che di seguito risulta consultabile al seguente link:

(Inserito in data 04.02.2021)


Richiesta revisione n° 56 - Prot. n° 0000406 del 11.01.2021

DOMANDA: Oggetto: verbale n. 1/1 del 4 gennaio 2021 – Esclusione dalla gara.

Scrivo nell'interesse del gruppo di progettazione che col verbale in oggetto è stato escluso dalla gara perché il plico "presenta sul frontespizio un codice alfanumerico composto di due numeri ripetuti consecutivamente meglio indicati col numero 3”, in contrasto col punto 3.1 del disciplinare.

I miei assistiti ritengono che l'esclusione sia illegittima per le seguenti ragioni.

Secondo il disciplinare (punto 3.1.) “l'anonimato dei concorrenti sarà garantito per tutta la durata del concorso attraverso l'utilizzo di due differenti codici alfanumerici di otto caratteri, a libera scelta dei concorrenti; i codici possono essere composti da una combinazione di numeri arabi e lettere minuscole/maiuscole. La cifra o la lettera non può essere ripetuta per due o più volte consecutivamente nell'elaborazione del codice alfanumerico di otto caratteri prescelto".

Ai sensi del successivo punto 9.1.1, "pena l'esclusione dalla gara i plichi contenenti tutta la documentazione richiesta devono pervenire in forma anonima".

“Per garantire l’anonimato, la consegna a mano deve essere effettuata per interposta persona"; e "sempre per garantire l'anonimato, nome e indirizzo del mittente non devono comparire nel plico spedito".

In sintesi, a garanzia dell'anonimato:

- è prescritto nella domanda l'uso di codici alfanumerici, anziché del nome e cognome del concorrente;

- nome e cognome non devono comparire neppure sul plico contenente la domanda;

- Ia consegna a mano deve esser fatta da persona diversa del concorrente ("interposta persona”).

La violazione di una delle tre prescrizioni comporta l’esclusione; perché esse indicano le modalità volte a garantire l’anonimato.

Invece non ha nulla a che fare la garanzia dell’anonimato la prescrizione sulla composizione del codice alfanumerico (il divieto di ripetere due volte di seguito una lettera o un numero).

Se ciò accade, come per errore è accaduto al gruppo del quale tutelo gli interessi, non viene sicuramente facilitata l’identificazione del concorrente.

Perché tale identificazione sia possibile, è necessario immaginare che il concorrente abbia segnalato l’errore (voluto) ad uno o più commissari, utilizzando la ripetizione della lettera o del numero come strumento di identificazione. Occorre, cioè, ipotizzare un accordo illecito tra concorrente e commissario o commissione.

Ma se così è, perché non immaginare che un codice perfettamente composto sia portato a conoscenza del commissario infedele per renderlo edotto della identità del partecipante? Perché, nell'ambito dell'accordo illecito, dovrebbe essere utilizzato il raddoppio del numero o della lettera nella formazione del codice, anziché la semplice indicazione del codice?

Da tener presente che il disciplinare prevede l’esclusione in caso di violazione dell'anonimato (punto 9.1.1), ma non, specificamente, l’esclusione in caso di errata formazione del codice alfanumerico.

Una volta dimostrato che detto errore non fa venir meno l’anonimato, in quanto non rivela l’identità dell'errante, l'esclusione sarebbe illegittima perché in contrasto con la regola della tassatività delle cause di esclusione.

Invito, pertanto, le autorità in indirizzo a rivedere la decisione di escludere il gruppo che rappresento, nell'esercizio dei poteri di riesame che a loro sono attribuiti.

Si segnala l’urgenza di tale determinazione, in assenza della quale gli interessati si riservano di impugnare il verbale in oggetto entro il termine di cui all'art. 120, co. 2-bis, codice del processo amministrativo. Distinti saluti.

RISPOSTA: La presente richiesta di revisione, in ordine all’avvenuta esclusione indicata nel verbale n° 01/1 relativa al caso in questione, essendo pervenuta durante il periodo in cui erano in corso le valutazioni delle proposte progettuali all’interno delle Sedute Riservate, la Commissione di Gara replica all’osservazione posta attraverso il Verbale del 18.01.2021, che di seguito risulta consultabile:

(Inserito in data 04.02.2021)


Fase 1 - Conclusa